COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Simo Hypolite KAMDEM, calciatore F.C. Primorje.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 23/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Simo Hypolite KAMDEM, calciatore F.C. Primorje. In data 19 dicembre 2013 l’allora Commissione Disciplinare Territoriale trattava il procedimento introdotto con deferimento della Procura federale n. 7987/1069 pf 12/13 AA/ac contro KAMDEM Simo Hypolite per rispondere “delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013 per la società A.S.D. F.C. Primorje senza averne titolo”. In tale udienza veniva rilevata la carenza nella notifica della convocazione al calciatore KAMDEM, da ciò veniva disposto a cura della Segreteria del Comitato regionale FVG l’acquisizione del certificato di residenza del medesimo e nuova notifica all’indirizzo che ne sarebbe risultato. Veniva da ciò fissata una nuova udienza in data 30 gennaio 2014. Il dibattimento. Riconvocata ritualmente la parte, alla riunione fissata per il 30.01.2014 dinnanzi alla CDT FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, nonché la parte sig. KAMDEM Simo Hypolite, il quale compariva personalmente, assistito dal sig. Zuppi Roberto, presidente della FC Primorje, il quale – stante anche le difficoltà linguistiche manifestate dal sig. KAMDEM, rilasciava le seguenti dichiarazioni: “probabilmente c’è stato un problema di comunicazione: il ragazzo aveva dichiarato alla società che non aveva mai giocato nell’ultimo anno e la dirigenza ha inteso che non si fosse mai tesserato. Peraltro prima di arrivare in Italia aveva ottenuto lo svincolo dalla Società che lo aveva tesserato, come dimostrano le dichiarazioni che trasmetto in fotocopia. Quindi se è vero che è stato tesserato nella federazione Camerunense nella stagione 2010/2011, già nella stagione 2011/2012 egli era libero”. A supporto di tali affermazioni produceva fotocopia a colori del tesserino della Federazione Nazionale del Camerun per la società AS Valence Fc del calciatore KAMDEM Simo Hypolite, nato in Camerun il 16/04/1993 per l’anno 2010/2011. Oltre a questo veniva prodotta (sempre in fotocopia) una dichiarazione della società camerunense A.S. Valence F.C. in lingua francese di data 11 agosto 2011, dove veniva espressamente dichiarata la liberatoria del calciatore KAMDEM consentendo allo stesso di potersi tesserare per un'altra società calcistica. Da ciò il Sostituto Procuratore Federale ritenendo provata la responsabilità del deferito, risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando la seguente richiesta: - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del deferito. La motivazione. Considerata la produzione documentale prodotta dal calciatore KAMDEM in fotocopia in cui si indicava che il calciatore era stato tesserato per la società camerunese AS Valence ed il successivo attestato di svincolo (liberation de joueur) si rendeva necessario rivolgersi all’Ufficio Tesseramento nazionale presso la FIGC di Roma per verificare la conformità delle fotocopie consegnate in corso di dibattimento dal calciatore KAMDEM, a quanto depositato presso l’ufficio tesseramento. La risposta dell’Ufficio Tesseramento FIGC giungeva solo nel settembre 2015, fornendo una comunicazione in lingua francese della Cameroon Football Federation di data 30 aprile 2013 con la quale si dichiarava il precedente avvenuto tesseramento in Camerun per il calciatore KAMDEM Simo Hyppolite, nato il 16/04/1993 per la stagione 2010/2011 con la società AS Valence. La documentazione ufficiale fornita dall’Ufficio Tesseramento della FIGC e le documentazioni raccolte dalla Procura Federale, confermano pertanto che la dichiarazione del calciatore KAMDEM “di non essere stato mai tesserato prima per nessun’altra società calcistica né italiana, né straniera, tanto meno nel mio paese d’origine” risulta in contrasto con i documenti prodotti sia direttamente dal calciatore KAMDEM, che dalla FIGC e da ciò si ritiene che gli vadano ascritte le violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna società estera. Va però considerata l’oggettiva difficoltà linguistica del giovane calciatore, che risultava risiedere in Camerun almeno sino al 2011. Trasferitosi in Italia il KAMDEM ha richiesto il tesseramento per la stagione 2012/2013 con il Primorje ma appare facilmente ipotizzabile che la dichiarazione di non essere mai stato tesserato (presente in atti) vista la sua complessità linguistica non sia stata predisposta dal calciatore KAMDEM (da poco giunto in Italia) ma da altri e che il KAMDEM l’abbia solamente sottoscritta. A ciò va aggiunta la considerazione della giovane età del calciatore al momento della sottoscrizione della dichiarazione, nonché il fatto che lo stesso avesse ottenuto una comunicazione di svincolo da parte dell’originaria società di appartenenza in Camerun, che gli consentiva un nuovo tesseramento in Italia. In base alle ulteriori verifiche effettuate successivamente presso l’Ufficio Tesseramento della FIGC della Regione Friuli Venezia Giulia, il calciatore KAMDEM non risulta più essere tesserato con società regionali. Da ciò si ritiene la richiesta formulata dalla Procura come eccessivamente afflittiva P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide: - ritenuta sussistere la responsabilità del calciatore KAMDEM Simo Hypolite della violazione ascritta, tenuto però conto della giovane età del tesserato al momento della sottoscrizione della dichiarazione, delle difficoltà linguistiche, nonché della lettera “liberatoria” da parte dell’originaria società di appartenenza in Camerun infligge allo stesso l’inibizione per un (1) mese, da scontarsi in ipotesi di tesseramento del calciatore. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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