COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 /LND del 10/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL CALCIATORE CISSE MOUSSA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS E ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE GIULIO OSVALDINI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S A CARICO ALLA SOCIETA’ ASD DRAGONA AI SENSI ART. 4, COMMA 1 PER RESPONSABILITA’ DIRETTA E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD VJS VELLETRI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 /LND del 10/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEL CALCIATORE CISSE MOUSSA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS E ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE GIULIO OSVALDINI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S A CARICO ALLA SOCIETA’ ASD DRAGONA AI SENSI ART. 4, COMMA 1 PER RESPONSABILITA’ DIRETTA E A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD VJS VELLETRI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA La Procura Federale, a seguito della lettera esposto trasmessa dal Comitato Regionale Lazio in data 15/9/2014, ha espletato vari atti di indagine e vista la comunicazione di conclusione degli accertamenti, e la rinuncia ad essere nuovamente ascoltato comunicata dal Sig. Giulio Osvaldini, ha rilevato quanto segue: - una doppia richiesta di tesseramento, nella stagione sportiva 2014-2015, da parte del calciatore Cisse Moussa (nato il 03/03/1991) una depositata in data 27/8/2014 in favore della Società A.S.D. Vjs Velletri (promozione) ed un’altra successiva in favore della Società A.S.D. Dragona Calcio (1° Categoria). nella richiesta di tesseramento del calciatore in argomento per l’A.S.D. Vjs Velletri (prot. n. 00297) in data 25/8/2014, sono stati allegati certificato di residenza, copia carta di identità, rinnovo richiesta permesso di soggiorno e richiesta di tesseramento. - con la richiesta di tesseramento del calciatore Cisse Moussa per la Società ASD Dragona Calcio inviata al C.R. Lazio con raccomandata A.R. del 2/9/2014, con decorrenza 28/8/2014, è stato anche trasmesso lo storico del calciatore, il foglio di censimento della Società Dragona e firma del Sig. Giulio Osvaldini (Allenatore) e del Sig. Fabio Morazzini (dirigente), ed il permesso di soggiorno emesso il 23/7/2014 con scadenza 26/9/2015. In considerazione di quanto sopra la Procura ha disposto le audizioni dei soggetti sopra indicati, in base alle quali è risultato che il calciatore Cisse Moussa, in forza alla Società Vjs Velletri, ha sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento, benché già tesserato, violando in tal modo l’art. 1 bis e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 4 della N.O.I.F.. Anche il Signor Giulio Osvaldini, quale rappresentate legale (allenatore munito dei poteri di firma) della Società Dragona, ha violato le stesse norme di cui sopra, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore in argomento, nonostante lo stesso fosse già tesserato per l’A.S.D. Vjs Velletri. Conseguentemente la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti sopra indicati e la Società Dragona Calcio per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. e la Società Vjs Velletri, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato Signor Cisse Moussa. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 9/7/2014 è presente per la Procura Federale l’Avvocato Bevivino Francesco, mentre per i deferiti nessuno è presente, ne’ hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento ed ha richiesto per il calciatore Cisse Moussa 3 mesi di squalifica e per il dirigente Osvaldini inibizione di mesi 3 e per la Società Dragona l’ammenda di € 400,00 e per la Società Vjs Velletri ammenda di € 150,00. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che i fatti di cui al deferimento sono provati e documentati e le sanzioni richieste appaiono proporzionate agli addebiti ad eccezione di quella richiesta alla Società Vjs Velletri la cui responsabilità è fortemente ridimensionata considerando che negli occorsi è risultato sostanzialmente danneggiata e quindi la sanzione può essere fissata come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - Cisse Moussa 3 mesi di squalifica - Osvaldini Giulio 3 mesi di inibizione - ASD Dragona ammenda di € 400,00 - ASD Vjs Velletri ammenda di € 100,00 Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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