COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI EVANGELISTA GIUSEPPE PRESIDENTE SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RALAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO DELLA ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 E 66 DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE DELLA ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4- E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 61 E 66 DELLE N.O.I.F. A CARICO DEL CALCIATORE BENALI ZINELABIDIN PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40 COMMA 4, 61 E 66 DELLE N.O.I.F., ALLA SOCIETA’ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E ALLA SOCIETA’ ASD ATLETICO CAVALLINO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI EVANGELISTA GIUSEPPE PRESIDENTE SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 1 E DELL’ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RALAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. A CARICO DEL DIRIGENTE KISZKA BRUNO DELLA ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61 E 66 DELLE N.O.I.F. A CARICO DELL’ALLENATORE DELLA ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO DI PRISCO LUIGI SILVIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4- E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 61 E 66 DELLE N.O.I.F. A CARICO DEL CALCIATORE BENALI ZINELABIDIN PER VIOLAZIONE ART. 1 BIS COMMA 1, DELL’ART. 3 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMI 1-2-4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40 COMMA 4, 61 E 66 DELLE N.O.I.F., ALLA SOCIETA’ASD SANT’ELIA FIUMERAPIDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. E ALLA SOCIETA’ ASD ATLETICO CAVALLINO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, trasmetteva alla Procura Federale, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte della Società USD Lepanto, in cui affermava che in occasione della gara Lepanto-Sant’Elia Fiumerapido del 22/10/2014, quest’ultima Società schierava il calciatore Bengali Labidin, mentre questi era in realtà Benali Zinelabidin, tesserato per la Società A.S.D. Atletico Cavallino Lecce. La Procura Federale espletava gli opportuni accertamenti e vista la comunicazione delle conclusioni di indagini, considerati che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere ascoltati, provvedeva per verificare le responsabilità in argomento. Ha accertato la Procura che dagli atti esaminati ed indicati nell’atto di deferimento è emerso che la Società Sant’Elia Fiumerapido ha presentato per la stagione sportiva 2013/2014 la richiesta di tesseramento irregolare del calciatore Bengali Labidin, già tesserato sotto il nome di Benali Zinelabidin, per la Società Atletico Cavallino ed ha consentito che lo stesso venisse impiegato in occasione delle gare contro il Lepanto del 22/10/2014 e contro il Priverno del 26/10/2014. Ha ritenuto la Procura che tale infrazione disciplinare, sia principalmente da ascriversi al Signor Evangelista Giuseppe all’epoca dei fatti presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido, per aver sottoscritto il tesseramento irregolare del calciatore in questione ed anche del Signor Kiszka Bruno, per aver redatto e consegnato all’arbitro le distinte delle due gare, in cui dichiarava la legittimità di partecipazione del calciatore in questione, ed il Signor Di Prisco Luigi Silvio, allenatore della Società Sant’Elia Fiumerapido, per aver consentito ed avallato con il Signor Kiszka, l’utilizzo di tale calciatore ed infine anche il calciatore Benali deve essere chiamato a rispondere per aver concorso nella procedura del suo irregolare tesseramento presso la Società Sant’Elia Fiumerapido. Per tutti i motivi di cui sopra i soggetti in questione vengono deferiti dalla Procura Federale a questo Tribunale Federale per le violazioni dell’art. 17 comma 1 e dell’art. 16 comma 1 dello Statuto Federale, dell’art. 1 bis comma 1, dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. ascritte al presidente Evangelista Giuseppe, per le violazioni dell’art. 1 bis comma 1, dell’art. 3 comma 1 e art. 10 comma 1, 2,4 e 6 del C.G.S. in relazione agli art. 61 e 66 delle N.O.I.F., ascritte al Signor Kiszka Bruno, al Signor Di Prisco Luigi Silvio ed al calciatore Benali Zinelabidin. Nella riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 16/7/2015 è presente per la Procura l’avv. Luca Sanzi, mentre per i deferiti nessuno è presente ne’ sono state presentate memorie difensive.. La Procura insiste per l’atto di deferimento e conclude con l’affermazione di responsabilità chiedendo per le violazioni ascritte - al calciatore Benali Zinelabidin la squalifica per 5 gare; - l’inibizione al presidente Evangelista Giuseppe per 12 mesi; - al dirigente Kiszka Bruno l’inibizione per mesi 8; - all’allenatore Di Prisco Luigi Silvio inibizione per mesi 5; - l’ammenda di € 500,00 e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva alla Società Sant’Elia Fiumerapido; - l’ammenda di € 500,00 alla Società Atletico Cavallino Lecce Questo tribunale dopo aver esaminato il carteggio relativo all’atto di deferimento e tenuto conto che le proposte avanzate dalla Procura siano da considerarsi del tutto congrue ad eccezione della natura della sanzione per l’allenatore Di Prisco Luigi Silvio, al quale deve applicarsi la squalifica e della Società Sant’Elia Fiumerapido nei confronti della quale deve dichiararsi il non luogo a procedere in quanto dichiarata inattiva. Tutto ciò premesso, questo Tribunale DELIBERA di inibire il presidente della Società Sant’Elia Fiumerapido, Evangelista Giuseppe per 12 mesi (provvedimenti da aggiungere alla scadenza di altri provvedimenti disciplinarsi in corso); - di inibire il Signor Kiszka Bruno per 8 mesi (provvedimenti da aggiungere alla scadenza di altri provvedimenti disciplinarsi in corso); - di squalificare l’allenatore della Società Sant’Elia Fiumerapido, Di Prisco Luigi Silvio per 5 mesi (provvedimenti da aggiungere alla scadenza di altri provvedimenti disciplinarsi in corso); - di squalificare il calciatore Benali Zinelabidin per 5 gare; - nulla a carico della Società Sant’Elia Fiumerapido perché inattiva; - ammenda alla Società Atletico Cavallino di € 500,00.
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