COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI ZAZZO GABRIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE KAMBO KEVIN, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PJECI JULJAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DASHI KLEVIS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DI ZAZZO GABRIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE KAMBO KEVIN, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PJECI JULJAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DASHI KLEVIS PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE NALLO RAFFAELE DELLA ASD CRISTIAN NALLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. E ASD CRISTIAN NALLO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. Preliminarmente questo Tribunale Federale fa presente di aver riunito per connessione i quattro provvedimenti adottati dalla Procura Federale riguardanti tesserati appartenenti tutti alla stessa Società e con le stesse contestazioni. La Procura Federale con provvedimenti - del 10/6/2015 prot. 11725/757 e del 10/6/2015 prot. 11726/759, del 22/6/2015 prot. 36/760 e del 26/6/2015 prot. 12707/758 ha preso in considerazione quanto segnalatole dalla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Latina il 24/3/2015, in merito alla partecipazione irregolare di calciatori in quanto non tesserati per la Società A.S.D. Cristian Nallo, nel campionato giovanissimi provinciali nella stagione sportiva 2014/2015. - La Procura Federale espletava le opportune indagini relativamente all’atto di deferimento del 10/6/2015, prot. 11725 ed accertava che la Società Cristian Nallo schierava il calciatore Di Zazzo Gabriele illegittimamente per 2 gare, contro la Vigor Gaeta del 21/2/2015 e contro Santi Cosma e Damiano del 7/3/2015; - In merito all’atto di deferimento sempre del 10/6/2015, prot. 11726/759, la Procura accertava che la Società Cristian Nallo schierava illegittimamente in campo il calciatore Kambo Kevin per 4 gare ed esattamente contro l’ASD Città di Minturno l’8/2/2015, Vigor Gaeta il 21/2/2015, Santi Cosma e Damiano il 7/3/2015 ed il Fondi Calcio del 15/3/2015; - Con l’atto di deferimento del 22/6/2015 prot. 36/760, la Procura accertava che la Società Cristan Nallo utilizzava irregolarmente il calciatore Pjeci Juljan per 3 gare ed esattamente contro Città di Minturno l’8/2/2015, Vigor Gaeta il 21/2/2015 e Santi Cosma e Damiano del 7/3/2015; - Con l’atto di deferimento del 26/6/2015 prot. 12707/758 la Procura accertava che il calciatore Dashi Klevis partecipava con la Società Cristian Nallo in posizione irregolare di tesseramento a 4 gare, contro il Città di Minturno dell/8/2/2015, Vigor Gaeta del 21/2/2015, Santi Cosma e Damiano del 7/3/2015 e Fondi Calcio il 15/3/2015; - Accertava altresì la Procura che il dirigente accompagnatore Nallo Raffaele sottoscriveva la distinta gara del 7/3/2015 contro il Santi Cosma e Damiano, in cui dichiarava la regolarità di tesseramento di tutti gli atleti partecipanti alla gara. Ed è per tutti questi motivi sopra riportati che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale i calciatori Di Zazzo Gabriele, Kambo Kevin, Pjeci Juljan e Dashi Klevis per violazione di parte dei predetti dell’art. 1 bis comma 1 e 5, in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 61 delle N.O.I.F.; il dirigente accompagnatore della Società Cristian Nallo, Raffaele Nallo per le medesime violazioni. La Società Cristian Nallo, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva di cui ai fatti ascritti ai propri tesserati. Alla riunione indetta da questo Tribunale è presente per la Procura Federale, l’avv.Luca Sanzi, mentre per i deferiti nessuno è presente e non sono pervenute memorie difensive. La Procura insiste per l’atto di deferimento e chiede: a) - per il calciatore Di Zazzo Gabriele, la squalifica per 2 giornate perché illegittimamente partecipava a 2 gare; - al dirigente Nallo Raffaele l’inibizione per 60 giorni - alla Società Cristian Nallo 2 punti di penalizzazione e ammenda di € 300,00. b) - per il calciatore Kambo Kevin , la squalifica per 3 giornate perché illegittimamente partecipava a 4 gare; - al dirigente Nallo Raffaele l’inibizione per 90 giorni - alla Società Cristian Nallo 3 punti di penalizzazione e ammenda di € 400,00. c) - per il calciatore Pjeci Juljan , la squalifica per 2 giornate perché illegittimamente partecipava a 3 gare; - al dirigente Nallo Raffaele l’inibizione per 60 giorni - alla Società Cristian Nallo 3 punti di penalizzazione e ammenda di € 250,00. d) - per il calciatore Dashi Klevis , la squalifica per 2 giornate perché illegittimamente partecipava a 4 gare; - al dirigente Nallo Raffaele l’inibizione per 60 giorni - alla Società Cristian Nallo 4 punti di penalizzazione e ammenda di € 300,00. Questo Tribunale ha ritenuto che i fatti ascritti sono provati documentalmente e ritiene tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e applicando il principio della continuazione sia per la Società che per il dirigente deferito applica la sanzione di punti 5 di penalizzazione e € 500,00 di ammenda. Per il dirigente Nallo Raffaele inibizione di mesi 2 e per i calciatori la squalifica per 2 gare. Premesso tutto ciò DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili di tutte le violazioni rispettivamente ascritte, e applicato la continuazione sia soggettiva che oggettiva, applica le seguenti sanzioni: - di squalificare i calciatori Di Zazzo Gabriele, Kambo Kevin , Pjeci Juljan e Dashi Klevis per 2 gare; - il dirigente accompagnatore Nallo Raffaele l’inibizione per 2 mesi - la Società ASD Cristian Nallo penalizzazione in classifica di 5 punti da scontare nel Campionato Giovanissimi di competenza nella stagione sportiva 2015/2016 l’ammenda di € 500,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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