COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALMISANI PATRIZIO E GABRIELLI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. VIRTUS TECCHIENA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 8 /LND del 22/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALMISANI PATRIZIO E GABRIELLI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E A.S.D. VIRTUS TECCHIENA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento - atto di deferimento del 23 aprile 2015 n. 9446/186 pf 14-15/AA/mg - innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale del sig. Patrizio Palmisani, del calciatore Andrea Gabrielli e della società A.S.D. Virtus Tecchiena. L’Organo Inquirente, infatti, in relazione a quanto pubblicato sul C.U. n. 65 del 15/10/2014 e in seguito all’istruttoria svolta, ha prospettato che il 21 settembre 2014, in un bar situato nei pressi del casello autostradale di Cassino, Patrizio Palmisani, presidente della società Virtus Tecchiena, e Andrea Gabrielli, calciatore tesserato per la medesima società, aggredivano verbalmente l’arbitro Tomas Campobasso, ivi incontrato occasionalmente, proferendo al suo indirizzo numerose espressioni ingiuriose e minacciose, in ciò violando l’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.. La Procura, inoltre, ha richiesto l’incolpazione della società Virtus Tecchiena per responsabilità diretta ed oggettiva, derivante dai comportamenti posti in essere dai suoi tesserati. All’udienza del 9.7.2015, presente la Procura in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nessuno compariva per i deferiti che non avevano altresì depositato ritualmente scritti difensivi. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - Palmisani Patrizio con mesi 2 di inibizione; - Gabrielli Andrea con giornate 3 di squalifica; - Società A.S.D. Virtus Tecchiena con € 300,00 di ammenda per responsabilità diretta e oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per gli stessi motivi, ritiene direttamente e oggettivamente responsabile la società A.S.D. Virtus Tecchiena, per le condotte poste in essere dai propri tesserati. Relativamente alle richieste della Procura, si ritiene di condividere la quantificazione delle sanzioni proposte, considerate l’entità dei comportamenti tenuti dai deferiti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA - di affermare la responsabilità del sig. Palmisani Patrizio per le violazioni ascritte condannandolo alla sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); - di dichiarare la responsabilità del sig. Gabrielli Andrea, comminandogli la sanzione della squalifica per giornate 3 (tre); -di affermare la responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. Virtus Tecchiena irrogandole l’ammenda di € 300,00. Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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