COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEGLI ARBITRI FLAVIO SANNA E MATTEO CECCACCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 PUNTO 1, PUNTO 3 LETTC E PUNTO 4 LETT. D 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE A CARICO DEGLI ARBITRI FLAVIO SANNA E MATTEO CECCACCI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 PUNTO 1, PUNTO 3 LETTC E PUNTO 4 LETT. D 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. Il Delegato Provinciale F.I.G.C. di Viterbo, Signor Ermanno Todini, con una lettera dell’11/12/2014, segnalava alla Procura che nei giorni immediatamente successivi la gara Virtus Bracciano – Tolfallumiere disputata il 7/12/2014, ctg. Allievi Provinciale, veniva contattato dal dirigente della Società Tolfallumiere, il quale gli comunicava che il referto della gara suddetta, arbitrata dal Signor Flavio Sanna era di dominio pubblico, in quanto copia del detto referto era visibile negli smartphone di alcuni studenti di un istituto scolastico di Civitavecchia. La Procura Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare, vista la comunicazione di conclusione delle indagini, le memorie difensive dell’avvocato Antonello Viola per conto del Signor Flavio Sanna e l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini. L’arbitro Flavio Sanna, in sede di audizione , ha dichiarato di aver effettivamente trasmesso, all’indirizzo e-mail dell’arbitro Matteo Ceccacci, suo amico, il referto in questione e ciò, al solo fine di confrontarsi ed avere dallo stesso conforto in ordine alla sua esatta redazione. L’arbitro Matteo Ceccacci, della Sezione AIA di Civitavecchia, ha dichiarato che la sera della partita era stato contattato da un suo conoscente, Signor Mirko Spagnoli(giocatore e capitano della Società Tolfallumiere), il quale si era lamentato dell’arbitraggio, e che dopo aver ricevuto dal collega Sanna il referto in argomento, glielo inviava attraverso il social WhatsApp, con la raccomandazione che la “cosa” doveva rimanere fra loro. Ritiene la Procura che, dalla complessa attività di indagini compiuta, sono emerse violazioni regolamentari dei due arbitri e pertanto vengono deferiti a questo Tribunale Federale, perché entrambi, in concorso tra loro hanno violato l’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione ed in virtù del combinato disposto di cui all’art. 40 punto 1, punto 3 lett. c) e punto 4 lett. d) del Regolamento AIA , venendo meno ai principi di trasparenza, correttezza e probità. Alla riunione indetta da questo Tribunale è presente per la Procura Federale, l’avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è presente, né sono state presentate memorie difensive. La Procura insiste nell’atto di deferimento per le violazioni sopra riportate e chiede per gli arbitri Flavio Sanna e Matteo Ceccacci la sospensione per 3 mesi. Questo Tribunale ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura siano da ritenersi congrue rispetto ai fatti addebitati agli stessi, pertanto questo Tribunale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando agli arbitri Flavio Sanna e Matteo Ceccacci la sospensione di mesi 3 (tre). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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