COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALOMBO MAURIZIO E IANNARILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL C/5 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35/LND dell’11/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PALOMBO MAURIZIO E IANNARILLI MARCO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. E LA SOCIETA’ POL. D. LATINA SCALO CIMIL C/5 PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA E OGGETTIVA Il Presidente della Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Latina in data 16/10/2014 ha interessato la Procura Federale circa un’ intervista apparsa sul “Giornale di Latina”, del 2/10/2014 in cui erano presenti espressioni ritenute lesive verso i componenti della Delegazione stessa, usate dal presidente della Società Latina Calcio Cimil Signor Maurizio Palombo e dal dirigente della stessa Iannarilli Marco, nonché riguardo un messaggio elettronico da lui indirizzato avente lo stesso tenore; la Procura federale, espletati i conseguenti accertamenti e sentite le deposizioni dei Signori Palombo Maurizio e Iannarilli Marco, confermative del contenuto dell’articolo, ha ritenuto che da tutto quanto riportato si configuri in modo evidente, al di fuori di un ogni legittimo diritto di cronaca, una sussistenza di dichiarazioni lesive verso gli Organi Federali. rilevato che non sono apparse né rettifiche, né smentite in proposito;ma al contrario, il Palombo ha utilizzato una propria pagina “facebook” per ribadire le proprie valutazioni offensive nei confronti della FIGC, la Procura ha deferito a questo Tribunale i Signori Palombo e Iannarilli quali responsabili della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. per aver espresso apprezzamenti lesivi del prestigio della Federazione e la Società Latina Scalo Cimil C/5 per responsabilità diretta ed oggettiva. All’udienza del 23 luglio 2015 è presente per la Procura l’avv. Francesco Bevivino, per i deferiti l’avv. Matteo Sperduti. I deferiti propongono alla Procura Federale ai sensi dell’art. 23 C.G.S. l’applicazione di sanzione ridotta. La Procura Federale si riserva di trasmettere detta proposta al Procuratore Generale presso il CONI con le relative osservazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it