COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI CIRULLI EMANUELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL COMMA 3 DELLO STESSO ART. 1 BIS E A.S.D. VIRTUS CASILINO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI CIRULLI EMANUELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL COMMA 3 DELLO STESSO ART. 1 BIS E A.S.D. VIRTUS CASILINO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ,trasmetteva alla Procura Federale, una nota in cui chiedeva accertamenti, in ordine a quanto segnalato dal presidente dell’ ASD Virtus Casilino, sig. Emanuele Cirulli che, nel denunciare i continui torti arbitrali subiti, nei quali ravvisava l’ intento di penalizzare in ogni modo la società, in base ad uno schema predefinito , adduceva a riprova di quanto sopra, la testimonianza dell’ arbitro della gara, Virtus Casilino - Futura del 4.01.2015, campionato di seconda categoria che “ dopo l’ incontro ha ricevuto nel suo spogliatoio il presidente ed i dirigenti della società, ai quali chiedeva scusa per il suo discutibile operato ma si giustificava usando testuali parole “vi chiedo scusa dei miei errori di oggi, ma purtroppo non dipende da me “. Il Collaboratore della Procura procedeva all’ audizione del direttore di gara sig. Nazareno Morea , arbitro effettivo della sez. AIA di Latina, il quale smentiva decisamente tale assunto ,negando di aver mai detto frase del genere, precisando che due persone, non incluse in distinta, si presentavano nello spogliatoio per protestare per l’ arbitraggio della gara ,inizialmente con tono eccessivamente elevato. Il predetto Collaboratore convocava per ben due volte negli uffici del C.R. Lazio, il presidente della soc.Virtus Casilino sig. Emanuele Cirulli, ed in entrambi i casi non si presentava. Venivano ascoltati, altresì,due dirigenti della soc. Virtus Casilino, i quali affermavano che unitamente al presidente Cirulli , a fine partita, si recavano nello spogliatoio arbitrale ed esternavano le loro lamentele sull’ arbitraggio ritenuto scandaloso e che il sig. Morea nella circostanza rispondeva “ non dipende solo da me , facendo intendere che dietro tale comportamento si celasse un interesse di terze persone “. Osserva il Procuratore che, al di là di possibili equivoci interpretativi, va presa in considerazione una sorta di istintiva difesa del direttore di gara, di fronte a persone , le cui intenzioni, almeno inizialmente apparivano sicuramente intimidatorie. Ha rilevato altresì la Procura che , a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società non ha dato mandato di fiducia ad un proprio legale, né ha presentato memorie difensive, o richiesta di essere ascoltati e di richiesta di applicazione di una sanzione concordata, ai sensi dell’ art. 32 sexies, comma1 del CGS e che trascorso il termine di 20 giorni dalla notifica i predetti non si sono avvalsi delle facoltà di cui sopra. In conseguenza di quanto sopra descritto, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale presso il CR.Lazio, il sig. Cirulli Emanuele, presidente della soc. Virtus Casilino, per violazione dell’ art.1 bis comma 1 del CGS, in relazione al comma 3 dell’ art. 1bis , che sancisce l’ obbligo di presentarsi, se convocati, dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. A titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ art.4 comma 1del CGS la soc. Virtus Casilino per le violazioni ascritte al proprio presidente. Alla riunione indetta per il giorno 10 settembre 2015 è presente per la Procura Federale, l’ avv. Giammaria Camici, mentre nessuno è presente per i deferiti. Nessuna memoria difensiva è pervenuta al riguardo. Conclude la Procura con l’ affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il presidente della società Virtus Casilino sig. Cirulli Emanuele, l’inibizione per 4 mesi e l’ ammenda di EURO 100,00 a carico della società per le violazioni contestate. Questo Tribunale Federale concorda pienamente con le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura, ritenendole congrue rispetto ai comportamenti evidenziati nell’ atto di deferimento e, considerando la sopraggiunta inattività della Società A.S.D. Virtus Casilino. Detto ciò, questo Tribunale Federale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, indicate in premessa., per cui viene inflitta al presidente della soc. Virtus Casilino sig Cirulli Emanuele l’ inibizione per mesi 4 (quattro). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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