COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PASQUALINO IEZZI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 DELLE NOIF
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42/LND del 18/9/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO AL TRIBUNALE FEDERALE A CARICO DI PASQUALINO IEZZI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 2 DELLE NOIF Dagli atti del procedimento in esame è emerso che la Soc. Pol Gaeta ha impugnato dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la delibera con la quale la Commissione Accordi Economici ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore Luigi Longo della somma di Euro 5.600,00, a fronte dell’ accordo economico (accordi economici stipulato per l’intera stagione sportiva 2011/2012, eccependo la tardività del deposito dell’accordo economico. La suddetta Commissione ha accertato che, effettivamente, l’ accordo economico sottoscritto dalle parti in data 14.10.2011 è stato depositato in data 24.11.2011 e, quindi, oltre il termine di 25 giorni dalla sottoscrizione,previsto dall’ art.94 ter delle NOIF. In conseguenza di ciò rimetteva gli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’ art.50, comma 3 del CGS per i provvedimenti del caso. La Procura Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare in questione,vista la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 5.06.2015 e la richiesta di applicazione di patteggiamento, ex art.32 sexies del CGS della Pol Gaeta, ha notato che è risultato decorso il termine assegnato alle parti per presentare memorie, avanzare richieste istruttorie o addivenire ad una applicazione di pena concordata con l’ ufficio della Procura, senza che venisse esercitata alcuna di tali facoltà, da parte del sig. IEZZI PASQUALINO,presidente della Pol Gaeta. Ha concluso la procura,dopo aver acquisito ed esaminato il ricorso del calciatore Longo Luigi; gli atti relativi all’appello proposto dalla Pol Gaeta;la delibera della Commissione Accordi Economici in ordine all’appello proposto dalla Pol Gaeta; che in effetti è risultata accertata la violazione dell’obbligo del deposito dell’accordo economico,nel termine di 25 giorni dalla sottoscrizione,previsti dall’art. 94 ter delle NOIF,da parte della Pol Gaeta,per ammissione dello stesso presidente,per cui ha inteso deferire a questo Tribunale Federale il sig. Pasqualino Iezzi,all’epoca dei fatti presidente della Pol Gaeta per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS,in relazione all’art. 94 ter comma 2 delle NOIF Alla riunione indetta per il giorno 10 settembre 2015 è presente per la Procura Federale l’ avv Giammaria Camici, mentre nessuno è presente per i deferiti. Nessuna memoria difensiva è pervenuta al riguardo Conclude la Procura con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 6 mesi di inibizione per il presidente della Pol. Gaeta sig. Pasqualino Iezzi, tenendo presente che la Pol Gaeta ha patteggiato, come indicato in premessa. Questo Tribunale Federale, dopo aver esaminato l’intero carteggio, non ha rilevato particolari obiezioni da fare e quindi concorda pienamente con quanto proposto dalla Procura rispetto ai comportamenti evidenziati nell’ atto di deferimento. Conseguentemente, DELIBERA di considerare il presidente della Pol Gaeta responsabile delle violazioni a lui ascritte infliggendo al sig Pasqualino Iezzi l’inibizione per mesi 6 (sei). Si comunichi agli interessati. I provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.
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