COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 09/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRIFONE MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONOTTI JACOPO FINO AL 30/9/2018 E A CARICO DEL CALCIATORE MEZZETTI SERGIO SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 23.9.2015 (Gara: VIGILI URBANI DI ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 19.9.2015 – Campionato Juniores Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 09/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRIFONE MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONOTTI JACOPO FINO AL 30/9/2018 E A CARICO DEL CALCIATORE MEZZETTI SERGIO SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 23.9.2015 (Gara: VIGILI URBANI DI ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 19.9.2015 – Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.60 del 02/10/2015 La Corte Sportiva di Appello; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che per quanto attiene la squalifica del calciatore Bonotti Stefano verrà adottato successivamente provvedimento disciplinare nei suoi confronti; in merito alla squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Mezzetti Stefano, la reclamante lamenta la eccessività della sanzione, ritenendola sproporzionata rispetto a quanto accaduto; questa Corte Sportiva d’ Appello, dopo aver esaminato il caso in questione,si è resa conto, che il calciatore Mezzetti, a fine gara, assumeva un atteggiamento di protesta ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, privo comunque di ogni connotato di violenza. Per tali motivi, a giudizio di questa Corte, si può addivenire ad una limitata riduzione della squalifica inflitta al Mezzetti, onde renderla più equa per migliore giustizia. Pertanto DELIBERA Di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Mezzetti Stefano a 2 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it