COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 09/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMOROSO GIOACCHINO FINO AL 16/10/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 24.9.2015 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – LA SABINA del 23.9.2015 – Coppa Italia Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70/LND del 09/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMOROSO GIOACCHINO FINO AL 16/10/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 24.9.2015 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – LA SABINA del 23.9.2015 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.60 del 02/10/2015 La reclamante ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Amoroso Gioacchino sia sproporzionata all’ infrazione commessa limitandosi il calciatore ad assumere un atteggiamento verbale scorretto nei confronti di un assistente arbitrale. Questa Corte, in effetti, da una attenta lettura degli atti, ha ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla reclamante possano ritenersi parzialmente assumibili e che pertanto la sanzione inflitta al calciatore Amoroso,possa essere ridotta, anche al fine di rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi della Giustizia Sportiva per casi simili. Conseguentemente DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Amoroso Gioacchino al 9.10.2015. La tassa reclamo va restituita.
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