COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CROCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROFILI DAVIDE FINO AL 23/10/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 01.10.2015 (Gara: TRE CROCI – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 26.9.2015 – Coppa Lazio 2 Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/LND del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CROCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROFILI DAVIDE FINO AL 23/10/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 01.10.2015 (Gara: TRE CROCI – VIRTUS C. ACQUAPENDENTE del 26.9.2015 – Coppa Lazio 2 Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.56 del 01/10/2015 La S.S.D. Tre Croci, con il ricorso presentato a questo Organo di Giustizia Sportiva, chiede una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Profili Davide fino al 23.10.2015 ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti. La reclamante, pur censurando il comportamento dell’ atleta, che è stato ingiurioso nei confronti dell’ arbitro, ci tiene a sottolineare, che al termine dell’incontro non ha continuato nella reiterazione delle offese, ma si è limitato a chiedere spiegazioni all’ arbitro e che il tutto si è risolto con una stretta di mano. Questa Corte Sportiva di Appello ha esaminato il referto arbitrale in cui si legge “che il calciatore Profili, non essendo d’ accordo su di una decisione tecnica presa dal direttore di gara gli urlava ripetute offese, che reiterava anche al momento dell’ espulsione, i compagni di squadra lo accompagnavano fuori dal terreno di gioco. Al termine dell’incontro si avvicinava all’ arbitro e nuovamente lo ingiuriava. Veniva trascinato a forza nello spogliatoio”. Da quanto sopra emerge un comportamento ben diverso del calciatore rispetto a quanto pone in evidenza la reclamante. Come è stato detto più volte, in caso di contrasto tra quanto riferisce la ricorrente e quanto scrive l’ arbitro nel proprio rapporto prevale il contenuto di quest’ ultimo ai sensi dell’ art. 35 del C.G.S. In merito alla sanzione comminata al calciatore Profili, questa Corte non può non ritenerla congrua, tenuto conto del reiterato atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’ arbitro assunto dal citato calciatore. In conseguenza di quanto sopra, questa Corte di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento, confermando la squalifica del calciatore fino al 23.10 2015 Profili Davide, così come anticipato sul C.U. n. 71 del 09/10/2015. La tassa reclamo va incamerata.
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