COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SETTANNI MICHELE FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 02.10.2015 (Gara: VIS SUBIACO – ALATRI CALCIO del 30.9.2015 – Coppa Italia Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95/LND del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SETTANNI MICHELE FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL 02.10.2015 (Gara: VIS SUBIACO – ALATRI CALCIO del 30.9.2015 – Coppa Italia Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.85 del 16/10/2015 La S.S.D. Alatri Calcio Arl impugnava, nei modi e termini di legge, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 30/06/2016, al proprio giocatore Michele Settanni, “reo” di aver soffiato residui di saliva contro l’assistente di linea, dopo che quest’ultimo aveva segnalato al direttore di gara un fallo di gioco commesso dal predetto giocatore. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sosteneva che al Settanni, veniva fischiato un fallo di mano su segnalazione dell’assistente, al 49° minuto della seconda frazione di gioco; a seguito di ciò il giocatore si avvicinava, sia pur in modo concitato a quest’ultimo, ma senza venirne a contatto, al fine di chiedere spiegazioni, in ordine all’infrazione di gioco contestatagli e solo per mera casualità attingeva l’assistente con uno schizzo di saliva. La reclamante chiedeva, pertanto, in via principale, l’annullamento della squalifica ed in via subordinata la riduzione della stessa, considerata sproporzionata ed eccessiva rispetto al comportamento contestato. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la Società, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Infatti, sia dallo stesso referto arbitrale (e suo supplemento), che dal reclamo della Società, emerge una diversa dinamica dei fatti. In altre parole il giocatore, come detto, a seguito di un fallo di gioco a lui fischiato su segnalazione dell’assistente di linea, si avvicinava a quest’ultimo, sia pur in maniera concitata e scomposta, per chiedere spiegazioni e durante l’accesa discussione, inavvertitamente e senza alcuna volontà, attingeva l’assistente con un residuo di saliva. Pertanto la condotta del Settanni può rientrare nella protesta, sia pur accesa e scomposta, piuttosto che in un’azione violenta, rivolta all’assistente arbitrale. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale. DELIBERA di accogliere, parzialmente, il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Michele Settanni al 31/12/2015. La tassa reclamo va restituita.
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