COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107/LND del 30/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRIFONE MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONOTTI JACOPO FINO AL 30/9/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 23.9.2015 (Gara: VIGILI URBANI DI ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 19.9.2015 – Campionato Juniores Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107/LND del 30/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRIFONE MONTEVERDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONOTTI JACOPO FINO AL 30/9/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 49 DEL 23.9.2015 (Gara: VIGILI URBANI DI ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 19.9.2015 – Campionato Juniores Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.96 del 23/10/2015 La Società GRIFONE MONTEVERDE, contestando le decisioni di primo grado nei confronti di BONOTTI Jacopo, chiede la riduzione della squalifica inflittagli deducendone la sproporzione rispetto agli episodi contestati. La ricorrente asserisce che l’arbitro, dopo l’episodio dei pugni ricevuti, non abbia subito particolari conseguenze, tranne una banale algia ad una spalla e che il fatto addebitato al calciatore sia dovuto al suo stato di concitazione a seguito di una decisione arbitrale. Dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione del direttore di gara è emerso che il menzionato BONOTTI Jacopo, dopo che l’arbitro aveva fischiato un fallo di gioco a suo sfavore, lo colpiva con un pugno ad una spalla ed immediatamente dopo con altro colpo alla nuca, causandogli dolore e stordimento, tanto da costringerlo a sospendere definitivamente l’incontro ed a recarsi al pronto soccorso per le cure del caso. Peraltro, attesa l’inaccettabilità di tale episodio di violenza, la simultaneità dei colpi, quasi senza soluzione di continuità, avvalora la convinzione di questa Corte che il fatto possa ricondursi ad un unico gesto aggressivo e che la squalifica, senz’altro adeguatamente severa, possa essere lievemente ridimensionata. In luce di quanto esposto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore BONOTTI Jacopo fino al 31.12.2017. La tassa reclamo va restituita.
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