COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CLE.M.BO.FA.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STECCA LUCIANO FINO AL 12.11.2015, DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIZZUTI NUNZIO FINO AL 12.11.2015 E DI INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE MARAGNA LUIGI FINO AL 05.11.2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. SGS N. 21 DEL 22.10.2015 (Gara: VIRTUS CISTERNA – CLEMBOFAL del 18.10.2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CLE.M.BO.FA.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE STECCA LUCIANO FINO AL 12.11.2015, DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIZZUTI NUNZIO FINO AL 12.11.2015 E DI INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE MARAGNA LUIGI FINO AL 05.11.2015 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. SGS N. 21 DEL 22.10.2015 (Gara: VIRTUS CISTERNA – CLEMBOFAL del 18.10.2015 – Campionato Allievi Provinciali Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 06/11/2015 La Società CLE.M.BO.FA.L., nel proprio reclamo, contesta le decisioni di primo grado, assumendo che, nel contesto dell’allontanamento dell’allenatore STECCA Luciano, del dirigente PIZZUTI Nunzio e del massaggiatore MARAGNA Luigi, l’arbitro avrebbe commesso uno scambio di identificazione (il PIZZUTI con il MARAGNA) e che i tre tesserati si sarebbero limitati ad esprimere proteste ed a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Per quanto sopra, chiede una riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, ritenendole sproporzionate agli episodi a suo dire realmente accaduti. Dalla lettura degli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art.35 del C.G.S.) – si rileva che l’arbitro è stato assai chiaro, sia nell’identificare i citati tesserati, sia nel segnalare le espressioni offensive ed irriguardose da loro rivoltegli, per cui il ricorso in titolo è del tutto destituito di fondamento. Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it