COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLE SOCIETA’ ATLETICO SUPINO ED ATLETICO FIUGGI IN RELAZIONE ALLE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 126/LND del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLE SOCIETA’ ATLETICO SUPINO ED ATLETICO FIUGGI IN RELAZIONE ALLE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 15.10.2015 (Gara: ATLETICO SUPINO – ATLETICO FIUGGI dell’11.10.2015 – Campionato 2° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sui C.U. n.118 del 06/11/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo della società Atletico Supino di cui in epigrafe, con cui la reclamante ha richiesto la revisione delle sanzioni di perdita della gara con punteggio di 0-3 e di ammenda di € 150,00 assumendo che in campo non vi fosse stata alcuna zuffa nonché di annullamento o riduzione delle sanzioni a carico dei propri tesserati, in particolare del calciatore Motameni Kasra perché il suo comportamento sarebbe stato solamente intimidatorio nei confronti dell’arbitro; Visto il reclamo della società Atletico Fiuggi di cui in epigrafe, con cui la reclamante ha richiesto la revisione delle sanzioni di perdita della gara con punteggio di 0-3 e di ammenda di € 150,00 nonché di annullamento della sanzione a carico dei propri calciatori assumendo che in campo non vi fosse stata alcuna zuffa cui tali tesserati avrebbero partecipato; Sentite disgiuntamente le società reclamanti; Decise le posizioni relative ai singoli tesserati, con sospensione di ogni giudizio sul merito relativamente alle sanzioni a carico delle società, come pubblicato nel C.U. n. 96 del 23.10.2015; Riuniti i procedimenti attesa la loro connessione oggettiva, essendo relativi ai medesimi fatti; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento violento dei tesserati delle due società; Sentito in sede di supplemento di referto l’arbitro, il quale ha confermato la zuffa generale cui bene assisteva, trovandosi nei pressi delle due panchine ove essa aveva luogo, riuscendo a identificare i calciatori espulsi; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; Valutato che la responsabilità per l’anticipata conclusione della gara debba essere ascritta a entrambe le società reclamanti; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere entrambi i reclami confermando per entrambe le società le sanzioni di perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di ammenda di € 150,00. Le tasse reclamo vanno incamerate.
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