COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CIANCHI VALERIO (SOC. SAN PIERGIORGIO FRASSATI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 11 DEL 28/10/2015 (Gara: SAN PIERGIORGIO FRASSATI – FISIOANIENE del 23.10.2015 – Campionato di C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE CIANCHI VALERIO (SOC. SAN PIERGIORGIO FRASSATI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 11 DEL 28/10/2015 (Gara: SAN PIERGIORGIO FRASSATI – FISIOANIENE del 23.10.2015 – Campionato di C5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 Il calciatore CIANCHI Valerio ha eccepito la decisione di primo grado, con cui gli sono state inflitte 3 giornate di squalifica, asserendo che al termine dell’incontro non sarebbe venuto alle mani con avversari. Quanto sostenuto dal citato calciatore è smentito dal contenuto degli atti ufficiali – fonte primaria di prove (art.35 del C.G.S.) – in cui si legge che il CIANCHI, a fine gara, colpiva ripetutamente con pugni un avversario. Da quanto sopra rappresentato, le lamentele del ricorrente sono destituite di fondamento, per cui questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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