COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO (SOC. ATLETICO MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – BORGHESIANA dell’01.11.2015 – Campionato di 1° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LOMBARDI DAMIANO (SOC. ATLETICO MONTEPORZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ATLETICO MONTEPORZIO – BORGHESIANA dell’01.11.2015 – Campionato di 1° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 Il reclamo del calciatore LOMBARDI Damiano può essere accolto, poiché l’episodio addebitatogli – uno schiaffo contro un avversario senza conseguenze – presenta margini di ridimensionamento, stante che il gesto, sia pur riprovevole, non ha danneggiato l’avversario colpito. Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore LOMBARDI Damiano a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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