COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIAROLI VALERIO FINO ALL’11/12/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 29/10/2015 (Gara: LIBERTAS CASILINA – LODIGIANI CALCIO del 24.10.2015 – Campionato di Regionale Juniores B)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LODIGIANI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIAROLI VALERIO FINO ALL’11/12/2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 29/10/2015 (Gara: LIBERTAS CASILINA – LODIGIANI CALCIO del 24.10.2015 – Campionato di Regionale Juniores B) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 Visto il reclamo della Società A.S.D. LODIGIANI CALCIO in cui si pone in evidenza che il proprio calciatore PAGLIAROLI Valerio, intervenuto a difesa di un compagno di squadra e coinvolto così in una zuffa tra avversari, sia stato sanzionato con eccessiva severità in primo grado e si chiede quindi una revisione della squalifica inflittagli; Letti gli atti ufficiali dai quali emerge che il citato calciatore ha colpito un avversario con una testata al viso senza conseguenze, tentando poi di raggiungerlo senza riuscirvi per l’intervento di propri compagni; Ritenuto che da quanto sopra descritto la sanzione a carico del PAGLIAROLI possa essere ridotta, in considerazione dell’assenza di conseguenze per l’avversario, ancorché in presenza di un gesto inaccettabile; Tanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglienza del reclamo in titolo DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore PAGLIAROLI Valerio fino al 25/11/2015. La tassa reclamo va restituita.
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