COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 22/10/2015 (Gara: VIRTUS ALBANO – MARINO del 18/10/215 – Campionato di 2° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 150,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 DEL 22/10/2015 (Gara: VIRTUS ALBANO – MARINO del 18/10/215 – Campionato di 2° Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 20/11/2015 Con il reclamo in epigrafe la società ASD MARINO ha impugnato le descritte decisioni adottate dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio che aveva comminato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara. Riferisce l’Arbitro nel suo referto che, prima di sospendere la gara per l’aggressione di un dirigente della società VIRTUS ALBANO, aveva già individuato ed annotato il comportamento di cinque calciatori di ciascuna delle due squadre che, partecipando ad una rissa generale in atto, avevano messo in atto comportamenti violenti nei confronti di avversari. L’Arbitro, indotto a supplemento di rapporto innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ha confermato che, al momento in cui è stato aggredito da un dirigente della società di casa, aveva già annotato comportamenti violenti messi in atto da cinque calciatori di ciascuna squadra. A fronte di tale dichiarazione ribadita con convinzione ed esente da qualsiasi vizio logico, la conclusione non può che essere quella che, prescindendo dal perché si sia originata la rissa, la gara a quel momento fosse già da considerarsi conclusa per la carenza del numero minimo di sette calciatori per entrambe le squadre; non rilevando ovviamente che i provvedimenti disciplinari di espulsione non fossero stati ancora notificati. La decisione assunta dal Giudice Sportivo è quindi assolutamente corretta e conforme ai fatti descritti nel referto. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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