COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 14/10/2015 (Gara: PRO ROMA CALCIO – VIVACE GROTTAFERRATA dell’ 11.10.2015 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 14/10/2015 (Gara: PRO ROMA CALCIO – VIVACE GROTTAFERRATA dell’ 11.10.2015 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 127 del 13/11/2015 La Corte Sportiva d’Appello territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Osserva quanto segue: Risulta dal referto e dal suo supplemento, che al 37° del secondo tempo i sostenitori della Società istante, in campo avverso, rivolgevano all’assistente arbitrale espressioni estremamente offensive. In una circostanza, l’ufficiale di gara veniva colpito alla schiena da una moneta lanciata dalla tribuna, che non gli provocava alcuna conseguenza. Le tesi svolte dalla reclamante, tendenti alla richiesta di annullamento dell’ammenda, non sembrano suscettibili di accoglimento, perché si basano su un errore di scrittura e lettura, rispetto alla realtà del testo relativo al supplemento, che è da far ricadere sull’espressione “manata”, anziché quello che si ritiene giusto “moneta” sulla schiena. Pertanto, riguardo alla “manata”, potrebbe essere pur vero che non vi sia stato alcun contatto fisico con l’ufficiale di gara, ma sicuramente sarà altrettanto vero, perché chiaramente riportato dal referto specifico dell’assistente arbitrale, che la moneta di euro 50 centesimi tirata dagli spalti, si è abbattuta sulla schiena dell’assistente, ricadendo poi sul terreno di gioco e alla stessa ricognizione del direttore di gara. Nello stesso supplemento al referto peraltro, risulta ben descritto, da parte dell’assistente del direttore di gara, l’episodio di cui trattasi, individuando inequivocabilmente, l’autore del lancio della moneta, tra la tifoseria del Vivace Grottaferrata, distintasi per i suoi colori, i suoi stemmi e cori. Come certi sono pure gli atteggiamenti estremamente offensivi tenuti nei confronti di tutta la terna arbitrale, da parte dei sostenitori della Società ricorrente, che comunque ne deve rispondere, per tutti questi incresciosi fatti e condotte, a titolo di responsabilità oggettiva. Considerato in fine, che il referto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 sub 1.1. del C.G.S., per tali motivi, questa Corte di Appello Sportivo Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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