COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FIDELITAS CIMINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 12/11/2015 (Gara: VALENTANO – FIDELITAS CIMINI del 4/10/215 – Campionato di 1° Categoria) RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FIDELITAS CIMINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 12/11/2015 (Gara: FIDELITAS CIMINI – CAPRANICA dell’11/10/215 – Campionato di 1° Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FIDELITAS CIMINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 12/11/2015 (Gara: VALENTANO – FIDELITAS CIMINI del 4/10/215 – Campionato di 1° Categoria) RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FIDELITAS CIMINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 122 DEL 12/11/2015 (Gara: FIDELITAS CIMINI - CAPRANICA dell’11/10/215 – Campionato di 1° Categoria) Riferimento decisioni pubblicate sul C.U. n. 147 del 27/11/2015 I reclami proposti dalla società Fidelitas Cimini vengono riuniti per connessione in quanto riguardano la stessa materia. La società Fidelitas Cimini ha presentato a questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare indicate in oggetto e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 122 del 12 / 11 /2015, sostenendo che i reclami trasmessi dalle società Valentano e Capranica ( come già segnalato in sede di controdeduzioni ) sono stati presentati in difformità del mancato preavviso ed in ritardo rispetto al termine di tre giorni previsti stabiliti dall’ art. 29 comma 8 / sub b/ del C.G.S.. Pone in evidenza la Soc. Fidelitas Cimini, anche in sede di audizione, che il Giudice Sportivo nell’esame dei due ricorsi non ha tenuto conto di quanto stabilito dall’ art.29 del C:G.S, che è così intitolato “ Giudici Sportivi nazionali e territoriali “ in cui si intuisce che il contenuto di detto articolo è applicabile anche ai giudizi davanti ai giudici regionali. A conferma di quanto sopra la reclamante fa presente che il concetto in discussione è ancora maggiormente avvalorato, se si tiene conto delle disposizioni che vengono emanate per l’ abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva, in cui vengono fissate le regole di cui all’ art. 29 del C.G.S. E’ per tutti questi motivi che la reclamante chiede la modifica delle decisioni espresse dal Giudice di primo grado, con i comunicati indicati in premessa e quindi di dichiarare non accolti i ricorsi delle due società, ma di considerarli inammissibili, con conseguente annullamento di tutte le decisioni ivi riportate. Questa Corte Sportiva d’ Appello Territoriale, in merito al contenuto indicato nell’ articolo 29 del C.G.S. in cui vengono citati anche i giudici territoriali, fa presente che tale norma si applica, al di là dei ricorsi ai giudici nazionali, solamente nei casi in cui il giudice territoriale debba decidere su reclami presentati in relazione a gare di dilettanti per manifestazioni svoltesi in ambito nazionale. Per i tornei nazionali a breve svolgimento i termini possono essere inferiori a quelli fissati dal più volte citato articolo 29. Si applicano invece, ai sensi del Titolo settimo del C.G.S. ( disciplina sportiva in ambito regionale ) per tutte le gare dei campionati dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico le norme procedurali di cui all’ art.46 del C.G.S., i cui termini fissati dal comma 3,stabiliscono che i reclami vengono proposti al Giudice Sportivo entro 7 giorni dallo svolgimento delle gare stesse, senza il necessario preavviso entro le 24 ore, per i casi di cui al comma 3 dell’ art. 46 del C.G.S. C’è tra l’ altro da sottolineare che in caso di discordanza sull’ applicazione o meno di una norma, prevale sempre il contenuto della norma speciale ( in questo caso l’ articolo 46 ) rispetto ad una norma di carattere generale (l’ articolo 29 ). Detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che i ricorsi presentati dalla società Fidelitas Cimini non trovano margini di accoglimento e che bene ha operato il Giudice di primo grado nei casi in trattazione. DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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