COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI LUCA FINO AL 31/05/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 C5 DEL 04/11/2015 (Gara: CARBOGNANO CALCIO A 5 – VALENTIA del 31/10/215 – Campionato di C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 4/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI LUCA FINO AL 31/05/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 62 C5 DEL 04/11/2015 (Gara: CARBOGNANO CALCIO A 5 - VALENTIA del 31/10/215 – Campionato di C5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 20/11/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva; A motivo del reclamo, la Società ricorrente ha dedotto che il calciatore FIORAVANTI Luca avrebbe soltanto simulato il gesto del colpire con un pugno l’arbitro, essendosi invece limitato a protestare, se pure in maniera veemente, ma senza alcun intento di violenza. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto all’entità dei fatti. Esaminato e valutato il comportamento del calciatore FIORAVANTI, così come descritto nel referto arbitrale, questa Corte ritiene che l’azione del giocatore vada ricondotta ad un atteggiamento gravemente minaccioso ed offensivo, tanto più riprovevole in quanto reiterato nei confronti di entrambi gli Arbitri, ma senza alcun reale ed effettivo connotato di aggressività. A tal riguardo è stato infatti ribadito più volte da questo Organo di Giustizia che, affinché possa configurarsi “il tentativo” di colpire l’Arbitro con un pugno, è necessario che tale gesto violento si sia dispiegato in tutta la sua ampiezza dinamica, ed inoltre che il pugno stesso non abbia raggiunto l’Arbitro soltanto grazie alla pronta “schivata” da parte di quest’ultimo. Circostanze queste che non si sono verificate nel caso di specie, dal momento che il Fioravanti, in entrambe le occasioni, è stato trattenuto dai compagni, mentre contestualmente gli Arbitri, visto l’atteggiamento minaccioso assunto dal calciatore, hanno prudentemente indietreggiato di qualche passo, proprio per evitare ogni contatto fisico con lo stesso giocatore. Alla luce delle suddette considerazioni, pur ribadendo la gravità e l’intollerabilità del comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dal FIORAVANTI, si ritiene quindi di ridurre la sanzione, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore FIORAVANTI Luca al 31/01/2016. La tassa reclamo va restituita.
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