COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA PISANA CA5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSSETTI ADRIANO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASADIO CHRISTIAN PER 6 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 C5 DEL 18/11/2015 (Gara: LA PISANA CA5 – NORD OVEST del 14/11/2015 – Campionato di C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°167 dell’11/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA PISANA CA5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI € 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ROSSETTI ADRIANO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASADIO CHRISTIAN PER 6 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 82 C5 DEL 18/11/2015 (Gara: LA PISANA CA5 – NORD OVEST del 14/11/2015 – Campionato di C5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 157 del 4/12/2015 La Società LA PISANA CA5 contesta le decisioni del Giudice di Primo Grado circa l’ammenda di € 500,00 e la squalifica per 6 gare inflitta all’allenatore ROSSETTI Adriano ed al calciatore CASADIO Christian, come in titolo, asserendo che gli episodi addebitati ai propri sostenitori (lancio di una sedia e spinte nei confronti di calciatori avversari) si sono verificate nell’area della tribuna ed in quella di passaggio tra il terreno di gioco e gli spogliatoi; Circa i due tesserati, la ricorrente asserisce che gli stessi non sarebbero venuti a contatto con gli avversari, ma che si sarebbe verificato solamente un acceso scontro verbale. Per tali motivi, la reclamante chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni inflitte in primo grado. Dall’esame degli atti ufficiali si rileva il comportamento dei sostenitori, del ROSSETTI e del CASADIO che minacciavano i calciatori avversari raggiungendoli anche con spinte, ma non è chiaro che tali episodi si siano verificati a seguito di una invasione di campo da parte della tifoseria locale. Nei frangenti, i due tesserati di cui sopra, spingevano e minacciavano gli avversari senza però causare alcuna conseguenza. Alla luce di quanto descritto, l’ammenda e le squalifiche possono essere ridotte, considerando che il tafferuglio causato dai sostenitori, dall’allenatore e dal calciatore della Società LA PISANA CA5 non ha arrecato danni agli avversari. Per tali motivi questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda ad € 300,00, nonché la squalifica dell’allenatore ROSSETTI Adriano a 4 gare e la squalifica del calciatore CASADIO Christian a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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