COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°174 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 18/11/2015 (Gara: ATLETICO VESCOVIO – GRIFONE MONTEVERDE del 15/11/215 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°174 del 18/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 1500,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DEL 18/11/2015 (Gara: ATLETICO VESCOVIO – GRIFONE MONTEVERDE del 15/11/215 – Campionato di Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 168 dell’11/12/2015 La Società ATLETICO VESCOVIO ha contestato la decisione con cui il Giudice di Primo Grado le ha comminato l’ammenda di € 1500,00, assumendo che in tribuna sarebbero state presenti solo persone autorizzate e che non si sarebbero assolutamente percepite frasi offensive di carattere razziali verso un calciatore della squadra avversaria; La ricorrente lamenta inoltre l’assenza del commissario di campo per la verifica delle presenze accreditate sulla tribuna. Per quanto sopra, la Società chiede una sostanziale riduzione dell’ammenda, ritenuta eccessiva in rapporto ai fatti. Le considerazioni di cui al reclamo, sono state ribadite in sede di audizione dalla ricorrente che ha insistito sulla richiesta di riesame della sanzione. Le asserzioni della ricorrente sono smentite dal contenuto degli atti ufficiali, nei quali si legge che nella tribuna erano presenti circa settanta – ottanta sostenitori locali, in violazione dell’obbligo di disputare l’incontro a porte chiuse e che tali tifosi, in varie occasioni, rivolgevano espressioni ingiuriose a motivo di razza nei confronti di un calciatore di colore della compagine avversaria. La tifoseria locale, inoltre, insultava e minacciava la terna arbitrale ed estranei, presenti a fine gara nell’area degli spogliatoi, tentavano di aggredire un assistente ufficiale. Alla luce di quanto sopra, appaiono prive di fondamento le argomentazioni della ricorrente ed irrilevante la presenza o meno di un commissario di campo, per tutto questo la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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