COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°176 del 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DELLA SIG.RA FEUDI ALESSANDRA – PRESIDENTE DEL REAL TERRACINA C5 P&P E DEL SIG. MORETTI MARCO – DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.62 COMMA 1 E 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TERRACINA C5 P&P PER RESPONSABILITA’ DIRETTA IN OGGETTO AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°176 del 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEALE A CARICO DELLA SIG.RA FEUDI ALESSANDRA – PRESIDENTE DEL REAL TERRACINA C5 P&P E DEL SIG. MORETTI MARCO – DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.62 COMMA 1 E 2 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL TERRACINA C5 P&P PER RESPONSABILITA’ DIRETTA IN OGGETTO AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale: Visti gli atti del procedimento disciplinare n°7123/1022 pf 13-14/SP/dl avente oggetto accertamenti relativi ad una violenta aggressione operata presumibilmente da sostenitori della Soc. Real Terracina C5 P&P, ai danni dei sigg.ri Santoro Agostino e Notarsanti Simone, rispettivamente Direttore Generale ed Allenatore della Soc. Sporting Giovani Risorse, che sarebbe avvenuta in occasione della gara Real Terracina C5 P&P – Sporting Giovani Risorse del 26/04/2014 di Calcio a 5 Serie D. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 28/10/2014 e che risulta decorso il termine assegnato alle parti per presentare memorie, avanzare richiesta istruttoria o addivenire ad una applicazione di pena concordata con l’ufficio della Procura, senza che venisse esercitata alcuna di tali facoltà. Il Procuratore preliminarmente ha ritenuto di esaminare il rapporto del Commissario di Campo, in cui ha evidenziato la regolarità di svolgimento della gara e che gli episodi tra le tifoserie sono accaduti al termine della stessa, tanto da richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Tali episodi non sono stati osservati direttamente dal Commissario di Campo, impegnato a verificare gli scontri avvenuti tra tesserati al rientro negli spogliatoi. Precisa il Commissario che nel lasciare l’impianto sportivo rilevava un assemblamento di persone che rientravano nella zona degli spogliatoi e udiva, distintamente, cori di insulti e di discriminazione territoriale effettuati nei confronti della tifoseria del squadra ospite. Tali situazioni venivano refertate dal direttore di gara e sanzionate dagli Organi della Disciplina Sportiva. Anche il quotidiano “Latina Oggi” si è occupato della vicenda. Il Procuratore inizia quindi ad ascoltare la Sig.ra Nadia Cacciotti (Presidente Soc. Sporting Giovani Risorse) ed il Sig. Agostino Santoro (Direttore Generale) i quali confermavano gli episodi in questione, aggiungendo che al loro arrivo al campo avevano trovato un ambiente particolarmente ostile (calciatori che si sono dovuti cambiare in ambienti di fortuna e portare i loro indumenti dentro il campo, mancanza di palloni etc) e che nell’occasione venivano, unitamente all’altro dirigente Michele Pastoriello ed all’allenatore Simone Notarsanti, insultati, minacciati e colpiti con calci, pugni e sputi. Tutto si calmava all’arrivo delle Forze dell’Ordine. La Sig.ra Alessandra Feudi, Presidente della Soc. Real Terracina C5 P&P, riferiva al Procuratore di non aver visto nulla, in quanto arrivata tardi al campo di gara e rimaneva perplessa sulla presenza dei Carabinieri che, successivamente, ha saputo erano stati chiamati dalla Presidente della società Sporting Giovani Risorse. Il Dirigente del Real Terracina C5 P&P, Marco Moretti, dichiarava al Procuratore Federale che non esistevano particolari motivi per richiedere l’intervento dei Carabinieri, tra l’altro la Presidente della squadra ospite si era presentata al campo con quattro (4) addetti alla sicurezza. Il Moretti precisava anche i motivi per cui non veniva letto il comunicato antiviolenza e che per i fatti di fine gara, non ne era a conoscenza perché si trovava nello spogliatoio e che il Commissario di Campo non gli aveva fatto alcun cenno in merito ad eventuali incidenti avvenuti sugli spalti. Gli spogliatoi non venivano messi a disposizione della Società Sporting Giovani Risorse in quanto occupati dalla squadra della pallavolo, che aveva giocato prima di loro. Anche i dirigenti della predetta Società di casa, Sig. Luca Donadio e Sig. Manuel Nofi, interrogati sulla vicenda, sostenevano quanto dichiarato dal loro collega Moretti. Il Procuratore Federale, ritenuto che dalle audizioni svolte, si è reso conto che i dirigenti del Real Terracina C5 P&P, per loro stessa ammissione, non hanno presentato alcuna assistenza ai dirigenti della società ospite e che le lesioni subite da uno degli aggrediti e riportate nel referto ospedalieri, sono compatibili con una vera e propria aggressione e che, nonstante la presenza della sicurezza privata, è stato necessario l’intervento dei Carabinieri, per consentire l’uscita dei dirigenti dello Sporting Giovani Risorse dal PalaCarucci di Terracina. Per quanto sopra, il Procuratore Federale ha rilevato che i comportamenti della Sig.ra Alessandra Feudi, Presidente della Real Terracina C5 P&P, e delSig. Marco Moretti, dirigente della stessa società, hanno violato i principi di lealtà e correttezza sanciti dall’art.1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.62 comma 1 e 2 delle NOIF, non avendo tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche, tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio. E’ per questo motivo che ha inteso deferire, in questo Tribunale Federale Territoriale, i suddetti dirigenti e la società Real Terracina C5 P&P per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere. Alla riunione indetta da questa Corte per il giorno 17/12/2015 è presente per i deferiti Alessandra Feudi e Marco Moretti, assistiti dall’Avv.to Marco Popolla mentre per la Procura Federale è presente l’Avv.to Luca Sanzi. La Procura Federale conclude per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedndo per la Società Real Terracina C5 P&P l’ammenda di Euro 2000,00 e per i dirigenti 6 mesi di inibizione. La difesa dei deferiti chiede il proscioglimento per l’insussistenza dei fatti. Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento si siano verificati e ciò emerge sia dalle refertazioni del Commissario di Campo che dall’arbitro, che documentano un clima di forte tensione tra i tesserati e le tifoserie, sia dal convergente racconto dei tesserati della Società Sporting Giovani Risorse; dichiarazioni che trovano conferma nel referto di pronto soccorso che descrive lesioni obiettivamente rilevate dai sanitari ed assolutamente compatibili con l’aggressione descritta. Dei fatti indubbiamente molto gravi ed ulteriori rispetto a quelli già sanzionati dal Giudice Sportivo, deve rispondere la Società ed il Presidente, mentre non si ravvisano responsabilità a carico del dirigente accompagnatore ufficiale Moretti Marco. Le sanzioni concretamente da irrogare vanno fissate come da dispositivo; in considerazione del repentinità e proditorietà dell’aggressione, che ne ha resa obiettivamente difficile la prevenzione. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la Società Real Terracina C5 P&P ed il Presidente Feudi Alessandra responsabili delle violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare alla Società l’ammenda di Euro 500,00 ed al Presidente Feudi Alessandra l’inibizione di mesi due, di prosciogliere il dirigente Moretti Marco dagli addebiti ascrittigli. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. Alla riunione indetta da questa Corte per il giorno 17/12/2015 è presente per i deferiti Alessandra Feudi e Marco Moretti, assistiti dall’Avv.to Marco Popolla mentre per la Procura Federale è presente l’Avv.to Luca Sanzi. La Procura Federale conclude per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, chiedndo per la Società Real Terracina C5 P&P l’ammenda di Euro 2000,00 e per i dirigenti 6 mesi di inibizione. La difesa dei deferiti chiede il proscioglimento per l’insussistenza dei fatti. Il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento si siano verificati e ciò emerge sia dalle refertazioni del Commissario di Campo che dall’arbitro, che documentano un clima di forte tensione tra i tesserati e le tifoserie, sia dal convergente racconto dei tesserati della Società Sporting Giovani Risorse; dichiarazioni che trovano conferma nel referto di pronto soccorso che descrive lesioni obiettivamente rilevate dai sanitari ed assolutamente compatibili con l’aggressione descritta. Dei fatti indubbiamente molto gravi ed ulteriori rispetto a quelli già sanzionati dal Giudice Sportivo, deve rispondere la Società ed il Presidente, mentre non si ravvisano responsabilità a carico del dirigente accompagnatore ufficiale Moretti Marco. Le sanzioni concretamente da irrogare vanno fissate come da dispositivo; in considerazione del repentinità e proditorietà dell’aggressione, che ne ha resa obiettivamente difficile la prevenzione. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere la Società Real Terracina C5 P&P ed il Presidente Feudi Alessandra responsabili delle violazioni loro ascritte e per l’effetto di irrogare alla Società l’ammenda di Euro 500,00 ed al Presidente Feudi Alessandra l’inibizione di mesi due, di prosciogliere il dirigente Moretti Marco dagli addebiti ascrittigli. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it