COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SARRA ANDREA FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 26/11/2015 (Gara: ATLETICO ZAGAROLO – TORRE ANGELA del 22/11/2015 – Campionato di Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SARRA ANDREA FINO AL 31/03/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DEL 26/11/2015 (Gara: ATLETICO ZAGAROLO – TORRE ANGELA del 22/11/2015 – Campionato di Allievi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 175 del 18/12/2015 La Società Sportiva TORRE ANGELA impugnava, davanti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 31/03/2018, al proprio giocatore SARRA Andrea “reo” di aver sputato, al termine della gara, all’indirizzo dell’arbitro, colpendolo sul viso e proferendogli espressioni offensive. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società confermava che il SARRA aveva offeso, al termine dell’incontro, il direttore di gara, ma negava che quest’ultimo fosse stato attinto, con uno sputo dal proprio giocatore; conseguentemente la Società chiedeva una riduzione della sanzione in relazione ai fatti realmente accaduti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, nonché il direttore di gara, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione. Infatti, dal referto arbitrale (il cui contenuto è stato confermato, in sede di audizione, dallo stesso arbitro), emerge che, al termine della gara, il giocatore di riserva della S.S. Torre Angela, Andrea SARRA, correva, minacciosamente, verso l’arbitro insultandolo, finché giunto davanti a quest’ultimo, lo attingeva con uno sputo sullo zigomo sinistro, per poi essere allontanato dai propri compagni. Pertanto la condotta del SARRA, perpetuata ai danni del direttore di gara, è gravemente violenta e meritevole di adeguata sanzione, così come deliberato dal Giudice di prime cure. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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