PENTAGALLO Stefano a 3 gare. La tassa reclamo va restituita. COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DI GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 12/11/2015 (Gara: VIS AURELIA – VIGILI URBANI del 27/09/2015 – Campionato di Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DI GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 78 DEL 12/11/2015 (Gara: VIS AURELIA – VIGILI URBANI del 27/09/2015 – Campionato di Allievi Regionali Eccellenza) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 175 del 18/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la Società; Udito, in sede di supplemento di referto l’Arbitro, osserva quanto segue: Anche nel reclamo proposto dinnanzi a questa Corte, la Società VIGILI URBANI insiste nell’affermare che il calciatore GIATTI Samir, indicato con il numero 15 nella lista della Società VIS AURELIA, al 23’ del secondo tempo sarebbe entrato in campo, in sostituzione di un compagno, rendendo così non regolare lo svolgimento della gara, in quanto detto giocatore si trovava in posizione irregolare, non avendo scontato un residuo di squalifica comminatagli in precedenza. Pur risultando documentalmente provato dagli atti ufficiali che il calciatore n°15 GIATTI Samir non ha mai sostituito un compagno di squadra, prendendo così parte alla gara, questa Corte, per eliminare ogni dubbio al riguardo, ha inteso ascoltare personalmente l’Arbitro dell’incontro, il quale ha dichiarato che, allorquando le squadre hanno effettuato le loro sostituzioni, egli di volta in volta aveva annotato nel suo taccuino il numero di maglia sia del giocatore che usciva che di quello che entrava. Numeri di maglia che peraltro venivano indicati anche nella tabella luminosa utilizzata durante l’incontro. Il Direttore di gara ha quindi confermato che le tre sostituzioni effettuate dalla VIS AURELIA erano esattamente quelle riportate nel referto arbitrale, sicché doveva escludersi con certezza che il giocatore GIATTI Samir, al 23’ del secondo tempo, fosse entrato in campo, in sostituzione di un compagno. L’Arbitro ha infine precisato che, per pura dimenticanza, nel rapportino di fine gara consegnato alle due squadre, egli aveva omesso di segnare il nominativo dei vari giocatori sostituiti. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi escludersi che il calciatore n°15 GIATTI Samir abbia preso parte all’incontro, e pertanto, pur essendo stato inserito nella lista, in pendenza di squalifica, da ciò non potrà derivare alcuna conseguenza per quanto concerne la regolarità della gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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