COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO SORA VALLERADICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PENTAGALLO STEFANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 26/11/2015 (Gara: ATLETICO SORA VALLERADICE – COLOSSEO del 22/11/2015 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO SORA VALLERADICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PENTAGALLO STEFANO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 141 DEL 26/11/2015 (Gara: ATLETICO SORA VALLERADICE - COLOSSEO del 22/11/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 168 dell’ 11/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la Società, osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 43’ del secondo tempo, il giocatore della squadra ricorrente, PENTAGALLO Stefano, veniva espulso dal terreno di gioco, perché nel contestare una decisione del direttore di gara, inveiva contro quest’ultimo con espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di aggredirlo senza riuscirvi, grazie all’intervento dei suoi compagni di squadra. La Società reclamante, nel suo ricorso, come in sede di sua audizione, ribadiva le proprie ragioni, e pur ammettendo le frasi offensive proferite dal giocatore nei confronti dell’arbitro, escludeva categoricamente che il PENTAGALLO avesse avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti dello stesso direttore di gara, e pertanto chiedeva la riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva. Considerando le risultanze del referto di gara, che come è ben noto assurge a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., si deve evidenziare che il comportamento del giocatore va ricondotto ad esplicite ed irriguardose offese, scaturite da una decisione arbitrale da lui reputata ingiusta, e seguite da un mero atteggiamento gravemente minaccioso. Restando tuttavia integra l’irregolarità del comportamento del calciatore, sanzionabile però, in misura inferiore al comminato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore PENTAGALLO Stefano a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it