COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. III MUNICIPIO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIANI ANDREA FINO AL 30/11/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: III MUNICIPIO CALCIO – BRICTENSE del 15/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. III MUNICIPIO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 500,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIANI ANDREA FINO AL 30/11/2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: III MUNICIPIO CALCIO - BRICTENSE del 15/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 175 del 18/12/2015 La Società III MUNICIPIO CALCIO, con il presente ricorso, indirizzato a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, lamenta l’eccessività delle sanzioni disciplinari assunte a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. In particolare, la reclamante, anche in sede di audizione, contesta il provvedimento relativo al punto di penalizzazione in classifica, comminato alla squadra, in quanto i precedenti giurisprudenziali al riguardo non prevedono tale forma di pena per fatti analoghi a quelli accaduti nel corso della gara in argomento. Sottolinea la Società III MUNICIPIO CALCIO che la sicurezza ed il controllo degli accessi dell’impianto sportivo riguardano, non la Società, ma chi gestisce il centro sportivo, a cui accedono anche persone estranee alla società; anche la ricorrente si è resa conto che un ragazzo sconosciuto ha lanciato, dalle tribune, un paio di occhiali che raggiungevano l’arbitro, ma che per casi simili, lancio di oggetti in campo, alle società è stato sempre inflitta un’ammenda e non un punto di penalizzazione. Per quanto attiene l’altro episodio, relativo al calciatore MARIANI Andrea, la reclamante ha voluto puntualizzare, in sede di audizione, come in effetti si sono svolti i fatti; nel momento in cui l’arbitro si era chinato per accertarsi delle condizioni di salute del giocatore a terra, il MARIANI, con gesto di stizza per la perdita di tempo calciava il pallone da alcuni metri, colpendo involontariamente l’arbitro ad una coscia, senza causargli conseguenze significative, tanto che non zoppicava al momento in cui veniva accompagnato alla sua macchina. Alla luce di tutte queste spiegazioni chiede una rivisitazione delle sanzioni ritenendole sproporzionate ai fatti realmente accaduti. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha valutato con particolare attenzione tutti i punti posti in evidenza dalla ricorrente nel proprio ricorso, ma non ha riscontrato elementi tali che possano mettere in discussione quanto riportato in modo dettagliato ed analitico dall’arbitro nel proprio rapporto. Infatti, risulta che il direttore di gara, al di là dell’episodio che ha determinato la sospensione anticipata dell’incontro, in quanto colpito violentemente con una pallonata ad una coscia, provocandogli forte e persistente dolore, successivamente veniva colpito alla nuca con un violento schiaffo da un dirigente della Società, già sanzionato con apposito provvedimento del Giudice Sportivo fino al 31/12/2017, per il quale non è stato presentato appello, e quindi nuovamente colpito alla testa da un oggetto contundente, lanciato da un sostenitore, che gli causava forte dolore. Episodi questi che venivano refertati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli, dove venivano diagnosticati all’arbitro trauma cranico e del rachide cervicale guaribili in 10 giorni s.c.. Detto questo, a parere di questa Corte, le sanzioni inflitte dal Giudice di Prima Grado appaiono del tutto congrue, tenuto conto dei gravi comportamenti posti in essere da tesserati e sostenitori della società, che hanno causato un grave danno fisico e morale alla persona dell’arbitro. Non sono pertanto assumibili, nemmeno parzialmente, le lagnanze avanzate dalla ricorrente, in quanto in netto contrasto con quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, che, come è ben noto, è, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., fonte unica e privilegiata di prova. Premesso tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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