COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROMA EST CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: COLONNA – ROMA EST CALCIO del 15/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°184 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROMA EST CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: COLONNA – ROMA EST CALCIO del 15/11/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 168 dell’11/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; Osserva quanto segue: La Società nel suo atto di ricorso, pur ammettendo le frasi “poco ortodosse” proferite dai suoi sostenitori, all’indirizzo del direttore di gara, escludeva la natura razziale delle stesse, e pertanto respingeva gli addebiti rivolti, e ciò anche in relazione al lavoro che la stessa si vanta di svolgere nel prevenire ogni forma di razzismo. Inoltre esponeva, che nelle circostanze di cui trattasi, l’arbitro non poteva aver ben individuato, dall’interno del campo, i loghi appartenenti alla Società, essendo gli stessi, per le loro minime dimensioni, poco visibili. Il reclamo può essere dunque parzialmente accolto. Pur considerano gli incresciosi fatti degni di ampia censura, riguardo alle offese, portate da alcuni sostenitori riconducibili alla Società istante, nei confronti dell’arbitro, (certamente queste ultime, lesive sia della sua persona, come della sua autorità), e sussistendo nel contempo la responsabilità oggettiva della ricorrente; ad un esame generale degli accadimenti inseriti nel loro particolare contesto, in rapporto alle considerazioni svolte dalla reclamante nel suo gravame, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una riduzione dell’ammenda inflitta , onde renderla più equa. Tanto ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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