COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASC.D. VIS SORA 07 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 19/11/2015 (Gara: VIS SORA 07 – AZZURRA POSTA FIBRENO del 07/11/2015 – Campionato di Terza Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASC.D. VIS SORA 07 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 23 DEL 19/11/2015 (Gara: VIS SORA 07 – AZZURRA POSTA FIBRENO del 07/11/2015 – Campionato di Terza Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 195 dell’8/01/2016 La Corte di Appello Sportiva territoriale, visti gli atti ufficiali, il reclamo in epigrafe ed udita, come da richiesta la società interessata; Rilevato che la mancata effettuazione della gara è da attribuire all’indisponibilità del campo di gioco della società VIS SORA 07 che risultava occupato da altra gara amatoriale e non federale nell’orario in cui era programmata la gara oggetto del ricorso; Ritenuto che la società ospitante, come più volte ribadito, ha l’onere di mettere a disposizione, all’inizio della stagione, un impianto di gioco idoneo e che il proprietario o gestore dell’impianto rende, a tal fine, all’atto dell’iscrizione un’apposita dichiarazione in cui assicura la disponibilità nelle ore e nei giorni indicati secondo il calendario comunicato all’inizio della Stagione Sportiva e ribadito con congruo anticipo con la pubblicazione del programma gara in allegato al Comunicato Ufficiale; Rilevato che, come eccepito dalla stessa reclamante, nel corso della stagione sportiva vi è stato un cambio del gestore dell’impianto, da pubblico a privato, senza che la società si attivasse ad acquisire dal nuovo gestore la dichiarazione di disponibilità che lo impegnasse a far permanere le condizioni già accettate dal precedente gestore; Considerato infine che, come dichiarato sempre nel reclamo, la società è venuta a conoscenza della concomitanza di gare e quindi dell’indisponibilità del campo sin dal mercoledì antecedente alla gara senza che risulti una immediata comunicazione scritta di indisponibilità alla delegazione provinciale con richiesta di spostamento della gara, tanto che sia l’Arbitro che le squadre si presentavano sul campo di gioco nell’ora programmata, trovandolo occupato; Ritenuto quindi che la responsabilità della mancata effettuazione della gara va addebitata esclusivamente alla reclamante e la decisione adottata dal Giudice Sportivo competente appare congrua e ben motivata; Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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