COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOVE ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI IMPERIALI VITTORIO, MERCURI DANIELE, SMANIA GHERARDO E SPAZIANI ANGELO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: FROSINONE 2000 – CASTRO DEI VOLSCI del 05/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOVE ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI IMPERIALI VITTORIO, MERCURI DANIELE, SMANIA GHERARDO E SPAZIANI ANGELO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: FROSINONE 2000 – CASTRO DEI VOLSCI del 05/12/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Letto il reclamo in epigrafe, Visti gli atti ufficiali, Osserva quanto segue; Preliminarmente, questo Organo giudicante evidenzia che non può essere considerata ed accolta la richiesta di revisione delle squalifiche inflitte per due gare, ai calciatori MERCURI Daniele, IMPERIALI Vittorio, SMANIA Gherardo e SPAZIANI Angelo, perché le stesse, ai sensi dell’art.45 comma 3° sub a) del C.G.S., non sono soggette ad alcun gravame. Nel merito, dal referto di gara emerge che al 18° del secondo tempo, il calciatore BOVE Alessandro rincorreva alcuni avversari colpendone uno con spinte e facendolo cadere per terra; alla notifica del provvedimento disciplinare proferiva all’arbitro una frase irriguardosa e tentava di colpirlo con una testata, senza però riuscirvi. Nella circostanza, anche i giocatori MERCURI Daniele, IMPERIALI Vittorio, SMANIA Gherardo e SPAZIANI Angelo, spingevano e minacciavano alcuni avversari. L’arbitro considerava i suddetti calciatori espulsi. A causa di tali eventi, il direttore di gara, sospendeva definitivamente la gara sul seguente risultato: FROSINONE 2000 1 - CASTRO DEI VOLSCI 2. La Società istante nel suo atto di ricorso, dopo aver argomentato le sue ragioni, chiedeva la ripetizione della gara di cui trattasi, la revoca dell’ammenda nonché la revoca delle squalifiche inflitte ai suoi calciatori. Osservato che le ragioni svolte dalla Società, la quale cerca di dare una diversa versione dei fatti, non possono essere prese in considerazione, perché contrastanti con le chiare e incontrovertibili risultanze del referto di gara, in particolar modo sullo scatenarsi della “zuffa”, così come sulla condotta, irriguardosa e minacciosa, messa in essere nei confronti del direttore di gara, (anche unitamente a due suoi compagni di squadra), dal calciatore BOVE Alessandro, dopo la notifica della sua espulsione. Considerando altresì, alla luce di quanto premesso e verificatosi in campo, che la responsabilità dell’anticipata conclusione dell’incontro è da attribuirsi alla Società ricorrente, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo ai calciatori IMPERIALI Vittorio, MERCURI Daniele, SMANIA Gherardo e SPAZIANI Angelo ai sensi dell’art.45 del C.G.S., confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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