COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAVA LORENZO FINO AL 15/01/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: PONTINIA – FROSINONE 2000 del 05/12/2015 – Campionato Juniores Regionale “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAVA LORENZO FINO AL 15/01/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 163 DEL 10/12/2015 (Gara: PONTINIA – FROSINONE 2000 del 05/12/2015 – Campionato Juniores Regionale “B”) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Osserva quanto segue: Al 10’ del secondo tempo, veniva espulso il giocatore FAVA Lorenzo, per aver proferito un’espressione blasfema; dopo la notifica del provvedimento e prima di uscire dal terreno di gioco, lo stesso colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. La Società ricorrente, nel suo ricorso, escludeva la violenza del gesto, avendo il loro tesserato, soltanto poggiato le mani sull’avversario per allontanarlo, tra l’altro senza causargli alcun danno. Pertanto chiedeva la riduzione della squalifica inflitta. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non sussistendo elementi tali da configurarne l’accoglimento dello stesso. Di fatto, la reclamante si è limitata, rispetto al referto arbitrale, che costituisce piena prova sul comportamento dei tesserati, durante lo svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 35 sub 1.1. del C.G.S., ad offrire rispetto ai fatti, un’interpretazione di parte che non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. La sanzione appare quindi equa in relazione al comportamento del giocatore. Tanto premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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