COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VI.VA. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 29 DEL 07/12/2015 (Gara: NUOVA BAGNAIA – VI.VA. CALCIO del 05/12/2015 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VI.VA. CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 29 DEL 07/12/2015 (Gara: NUOVA BAGNAIA – VI.VA. CALCIO del 05/12/2015 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva; La Soc. VI.VA. CALCIO, che peraltro ha sollevato dubbi circa la possibilità, da parte del’Arbitro, di individuare dal campo di gioco gli autori degli insulti dagli spalti, ha escluso tuttavia che i proprio sostenitori abbiano rivolto al Direttore di gara offese di natura razziale. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’Arbitro ha dichiarato che, durante tutta la gara era stato insultato, con espressioni volgari e gravemente offensive, dai dirigenti e dai genitori dei giocatori della squadra ospite VI.VA. CALCIO; persone che egli aveva riconosciuto sia dalla divisa sociale, sia per i comportamenti analoghi posti in essere, in occasione di precedenti incontri da lui arbitrati; dirigenti e genitori del VI.VA. CALCIO, che avevano inoltre incitato i propri giocatori a contrastare gli avversari in maniera violenta. Valutati i fatti dettagliatamente descritti nel rapporto di gara, questa Corte giudica molto grave il comportamento tenuto dai dirigenti del VI.VA. CALCIO, nonché dai genitori dei giocatori della suddetta società; comportamento del tutto intollerabile, ove si consideri l’esempio diseducativo offerto ai giovanissimi atleti di un campionato Juniores. Fermo quanto sopra, si ritiene invece che non possa attribuirsi un significato discriminatorio, ai sensi dell’art.11 C.G.S., ad una espressione dispregiativa rivolta da un sostenitore allo stesso Arbitro durante l’incontro. Per tale motivo la sanzione pecuniaria a carico della Società ricorrente può quindi essere parzialmente rivisitata. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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