COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – CITTA’ DI APRILIA del 17/10/2015 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°202 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANUVIO CAMPOLEONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 19/11/2015 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – CITTA’ DI APRILIA del 17/10/2015 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 185 del 30/12/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva; Nel proporre il reclamo, la Soc. LANUVIO CAMPOLEONE ha fatto presente ancora una volta che il calciatore EVANGELISTA Fabio – che nella lista precompilata a stampa risultava indicato con il n°19 – non era assolutamente presente nello spogliatoio, tanto è vero che neppure è stato identificato dall’Arbitro al momento dell’appello. La ricorrente lamenta tuttavia che il Direttore di gara, nel procedere alla cancellazione di tale nominativo dalla lista, per un mero errore materiale aveva invece cancellato il nominativo del calciatore n°17 ORLACCHIO Marco, giocatore quest’ultimo che aveva partecipato regolarmente alla gara, sostituendo un compagno di squadra nel corso del secondo tempo. - CRL 202/2 - Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, allorquando aveva controllato i documenti dei giocatori elencati nella lista della Soc. LANUVIO CAMPOLEONE, non aveva rinvenuto il documento del calciatore n°19 EVANGELISTA Fabio, ed infatti quando poi aveva fatto l’appello, detto giocatore non risultava presente nello spogliatoio del LANUVIO. Di conseguenza egli avrebbe dovuto cancellare dalla lista il suddetto calciatore, ma per un disguido materiale, aveva invece cancellato con un tratto di penna il nominativo del calciatore n°17 ORLACCHIO Marco, giocatore che invece aveva preso parte all’incontro dal 17’ del s.t., in sostituzione del compagno SERAFINI Daniele. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro, risulta quindi comprovato che la Soc. LANUVIO CAMPOLEONE in effetti, stante la cancellazione, ha inserito nella distinta di gara sette calciatori di riserva, e non già otto; sicché alcuna violazione si è verificata per quanto concerne le disposizioni previste dal C.U. n°1 della L.N.D. del 02/07/2015. Per tali motivi, va quindi annullato il provvedimento del Giudice Sportivo e, per l’effetto, dovrà essere confermato il risultato acquisito sul campo di LANUVIO CAMPOLEONE 0 – CITTA’ DI APRILIA 0. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando il provvedimento di perdita della gara ed ammenda di € 100,00 e, per l’effetto, conferma il risultato acquisito sul campo (LANUVIO CAMPOLEONE 0 – 0 CITTA’ DI APRILIA). La tassa reclamo va restituita.
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