COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARLEV DUMITRU FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 09/12/2015 (Gara: LELE NETTUNO – ACCADEMIA SPORT del 06/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Under 21)
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TARLEV DUMITRU FINO AL 30/06/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 09/12/2015 (Gara: LELE NETTUNO – ACCADEMIA SPORT del 06/12/2015 – Campionato di Calcio a 5 Under 21) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 201 del 15/01/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita, come da sua richiesta, la Società istante, Osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 12° del secondo tempo, a seguito di un provvedimento disciplinare assunto dall’arbitro nei confronti del calciatore TARLEV Dumitru, questi gli rivolgeva varie espressioni offensive e minacciose e tentava di colpirlo più volte con calci, schiaffi e pugni , non riuscendovi perché fermato dai suoi compagni di squadra. Inoltre gli lanciava il pallone, senza colpirlo. La reclamante, ribadendo le ragioni del suo ricorso, in sede di audizione diretta chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato, ritenendola eccessiva per l’entità dei fatti; contestualmente escludeva qualsiasi comportamento violento del giocatore, che tra l’altro calciava il pallone verso l’arbitro, solo per richiamare la sua attenzione. Il reclamo può essere accolto, Di fatto la condotta posta in essere dal TARLEV, sicuramente censurabile sotto ogni aspetto, per quanto riguarda le azioni, le parole irriguardose e le minacce avanzate nei confronti del direttore di gara, è scaturita dalla contestazione di un provvedimento arbitrale ritenuto dal giocatore, ingiusto e svantaggioso, stesso atteggiamento culminato con il lancio del pallone, all’indirizzo dell’arbitro, senza colpirlo, che deve intendersi come una reazione eccessiva e sproporzionata di mero disappunto. Su tali presupposti, a giudizio di questa Corte, la squalifica del tesserato della Società LELE NETTUNO C/5, può essere ridotta, onde renderla più adeguata alla reale portata degli incresciosi eventi verificatisi. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore TARLEV Dumitru al 30/04/2016. La tassa reclamo va restituita.
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