COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ALBA SANT’ELIA – CITTAREALE del 04/10/2015 – Campionato di Prima Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°211 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTAREALE A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 114 DEL 05/11/2015 (Gara: ALBA SANT’ELIA - CITTAREALE del 04/10/2015 – Campionato di Prima Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 22/01/2016 La Società CITTAREALE ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale il competente Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato dalla Società avverso il regolare svolgimento della gara, in quanto, la copia dello stesso era stata inviata alla società ALBA SANT’ELIA ad un indirizzo errato. Nel reclamo e nella successiva audizione presso la Corte, la Società reclamante ha sostenuto la regolarità del proprio comportamento in quanto, l’indirizzo a cui era stato inviato il gravame era quello risultante dalla pagina dedicata alla società ALBA SANT’ELIA nel sito ufficiale del Lega Nazionale Dilettanti. Aggiungeva che la raccomandata inviata all’indirizzo del campo sportivo della società ALBA SANT’ELIA, sito in località Macelleto, non era stata restituita al mittente per indirizzo errato ma era stato lasciato l’avviso di giacenza in precaria assenza del destinatario, segno evidente che il postino aveva lasciato l’avviso in loco e la società ALBA SANT’ELIA aveva omesso volontariamente di curare il ritiro della raccomandata. Avverso tali deduzioni ha presentato memoria difensiva la Società ALBA SANT’ELIA che ha ribadito come l’indirizzo della sede sociale e quello della corrispondenza fossero stati regolarmente comunicati all’atto dell’iscrizione, mentre presso il campo sportivo non è nemmeno presente una cassetta postale e giammai la Società ha ricevuto corrispondenza colà; in realtà era venuta a conoscenza dell’esistenza del reclamo solo a seguito della comunicazione del Giudice Sportivo che informava della fissazione della discussione del reclamo e non aveva mai avuto contezza della raccomandata in questione. Dall’esame degli atti ufficiali è risultato che effettivamente la raccomandata risulta essere stata inviata all’indirizzo del campo sportivo, l’unico peraltro risultante dal sito della LND utilizzato dalla reclamante in cui non risultano riportati altri indirizzi; sulla busta appare apposta dall’agente postale incaricato del recapito della corrispondenza la dicitura “avvisato alle ore 10,50 del 10-10- 2015”. Dall’esame appare quindi, da un lato che la raccomandata venne inviata ad un indirizzo non corrispondente a quello indicato dalla società all’atto dell’iscrizione, ma che, in ogni caso, all’indirizzo esisteva un recapito della medesima società ove l’agente postale dichiara di aver rinvenuto una cassetta postale od equipollente in cui ha apposto l’avviso di giacenza. L’affermazione dell’agente postale, incaricato di pubblico servizio, fa stato sino a querela di falso delle attività da questo compiute e, del resto, per costante prassi della Corte, dal deposito dell’avviso di giacenza presso il destinatario sono stati fatti decorrere i termini e la notifica è stata considerata come regolarmente effettuata. Nel caso specifico però le risultanze documentali appaiono essere contrastanti tra di loro in quanto la dichiarazione apposta dall’agente postale non appare congruente con la comunicazione di altro indirizzo per la corrispondenza effettuata dalla società ALBA SANT’ELIA, così come appare improbabile che l’agente postale possa aver rilasciato l’avviso in luogo idoneo, considerando che all’indirizzo corrisponde un campo sportivo. Alla luce di queste considerazioni appare indispensabile un approfondimento istruttorio che deve essere affidato alla Procura Federale della FIGC che, anche tramite accesso all’Ufficio Postale di Rieti, competente per la zona di recapito della corrispondenza, ed audizione dell’agente postale incaricato della corrispondenza che ha tentato il recapito della raccomandata, accerti se effettivamente venne lasciato un avviso di giacenza in luogo idoneo (cassetta postale recante il nominativo della società od equipollente). Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui alla parte motiva. Riserva all’esito ogni decisione sul reclamo.
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