COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 5/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Luciano Oggiano dirigente ASD Cffs Cogoleto Calcio per violazione art. 1bis CGS e della società ASD Cffs Cogoleto Calcio per responsabilità oggettiva (rif. n.10882/1015pf 13-14 GT/dl).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 15/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 5/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Luciano Oggiano dirigente ASD Cffs Cogoleto Calcio per violazione art. 1bis CGS e della società ASD Cffs Cogoleto Calcio per responsabilità oggettiva (rif. n.10882/1015pf 13-14 GT/dl). Il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito a questo Tribunale Federale, per violazione dell’art. 1 comma uno del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca del fatto, anche in relazione con l’art. 66 delle N.0.I.F., il signor Luciano Oggiano, dirigente della società ASD Cffs Cogoleto Calcio, per aver, al termine della gara Cairese-Cogoleto dell’8 aprile 2014 valevole per il Campionato di Eccellenza, raggiunto l’arbitro nel recinto di gioco (senza averne titolo perché in costanza d’inibizione e quindi non inserito nella distinta di gara) e averlo colpito con due pugni, uno alla testa e l’altro ai testicoli procurandogli forte dolore e necessità di ricorrere a cure mediche. I fatti Poiché gli ufficiali di gara non furono in grado d’identificare direttamente l’autore del gesto, l’arbitro ne ottenne la denuncia dall’allenatore della squadra signor Maurizio Damonte minacciando, in caso contrario, di non restituire i documenti dei partecipanti alla gara. I fatti così riassunti e riportati nel referto hanno pertanto indotto il Giudice Sportivo all’invio degli atti alla Procura Federale per le indagini del caso. Nei conseguenti interrogatori il tecnico Damonte e l’Oggiano stesso hanno concordemente ammesso l’aggressione all’arbitro da parte del deferito, cercando però di sminuire l’entità del gesto violento. Secondo l’inquirente dette dichiarazioni devono essere valutate come mere forme difensive superate e vinte da quelle fornite dalla terna arbitrale. Il dibattimento All’odierna riunione, assenti le parti, è intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto la colpevolezza del signor Luciano Oggiano, come emergente dalle risultanze delle indagini svolte ed ha richiesto per il deferito la sanzione dell’inibizione temporanea per anni due e, conseguentemente, la condanna della società ASD Cffs Cogoleto Calcio al pagamento dell’ammenda di € 300 (trecento) a titolo di responsabilità oggettiva. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, questo Collegio ritiene di condividere le conclusioni dell’accusa nel merito alle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro e dai suoi assistenti, sicuramente idonee a smentire quelle fornite dai tesserati della società Cogoleto signori Damonte e Oggiano, che ammettono l’aggressione all’ufficiale di gara, ma tendono ad attenuare la responsabilità dell’Oggiano stesso. Le conclusioni In punto di sanzioni questo Tribunale ritiene appropriate quelle richieste dall’accusa tenuto conto della gravità del gesto violento del Signor Luciano Oggiano e delle conseguenze subite dall’arbitro. Per questi motivi delibera: d’infliggere al signor Luciano Oggiano la sanzione dell’inibizione temporanea per anni due (art. 19 comma 1 lett. h CGS); di infliggere alla società ASD Cffs Cogoleto Calcio l’ammenda di € 300,00 (trecento) per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS (art. 18 comma 1 lett. b CGS). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti di legge.
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