COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento Alban Muzhaqi, calciatore, e dei signori Vittorio Bobbone, Mattia Pizzolo e Daniele Pizzolo, dirigenti A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1 bis CGS e della Società A.S.D. Cipressa per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 22/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf - Procura Federale - Deferimento Alban Muzhaqi, calciatore, e dei signori Vittorio Bobbone, Mattia Pizzolo e Daniele Pizzolo, dirigenti A.S.D. Cipressa, per violazione art. 1 bis CGS e della Società A.S.D. Cipressa per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale: 1. Alban Muzhaqi, calciatore, incolpato della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS (in relazione agli artt. 46 comma 6 CGS e 38 delle N.O.I.F.) per aver partecipato a cinque gare del Campionato di terza categoria nelle file dell’A.S.D. Cipressa, senza averne titolo perché non tesserato. 2. Vittorio Bobbone - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1bis 1 co. CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e aver sottoscritto le distinte delle gare Olimpia Carcarese – Cipressa del 26.10.2014 e Cipressa – Cengio del 2.11.2014 così falsamente attestando il regolare tesseramento del calciatore. 3. Mattia Pizzolo - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1bis 1 co. CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e aver sottoscritto la distinta della gara Sassello – Cipressa del 9.11.2014 così falsamente attestando il regolare tesseramento del calciatore. 4. Daniele Pizzolo - dirigente A.S.D. Cipressa, per violazione dell’art. 1bis 1 co. CGS per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale e aver sottoscritto la distinta della gara Riviera dei Fiori – Cipressa del 7.12.2014 così falsamente attestando il regolare tesseramento del calciatore. 5. La soc. A.S.D. Cipressa a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per il comportamento posto in essere dal calciatore e dai tre dirigenti. All’odierna riunione, assenti le parti regolarmente avvisate, il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini ha sostenuto la colpevolezza dei soggetti deferiti chiedendone le seguenti sanzioni: Alban Muzhaqi, calciatore, squalifica per tre giornate, da scontarsi dal momento in cui il calciatore sottoscriverà un regolare tesseramento. Vittorio Bobbone – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni trenta. Mattia Pizzolo – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni venti. Daniele Pizzolo – dirigente accompagnatore A.S.D. Cipressa: inibizione giorni venti. Società A.S.D. Cipressa: penalizzazione punti due nella classifica del corrente campionato di calcio e ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, questo Collegio ritiene provate le infrazioni e, in punto di sanzioni, accoglie quelle richieste dalla Procura Federale. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti previsti dalle norme.
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