COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 2/cs – Ricorso della società A.S.D. San Cipriano avverso la squalifica Marco Bondelli per sette giornate. Gara Colli di Luni – San Cipriano del 30.9.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 15 dell’8.10.2015.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 2/cs - Ricorso della società A.S.D. San Cipriano avverso la squalifica Marco Bondelli per sette giornate. Gara Colli di Luni – San Cipriano del 30.9.2015 Campionato Promozione. C.U. n. 15 dell'8.10.2015. A seguito della gara Colli di Luni – San Cipriano disputata il 30 settembre 2015 per il Campionato di Promozione, l’arbitro riportava nel referto: Giocatori Espulsi – min. 38 del S.T. Bondelli Marco, per avermi spintonato utilizzando entrambe le mani in segno di protesta facendomi arretrare di un paio di metri nonostante gli avessi già intimato di allontanarsi e di starmi a debita distanza. Dal che il provvedimento di squalifica per sette giornate emesso dal Giudice Sportivo. La sanzione è stata appellata dalla società che, con ricorso depositato nei termini, sostiene che il proprio tesserato non aveva spintonato l’arbitro e, a comprova, invoca la testimonianza del capitano della squadra e quella di altra persona presente sugli spalti e chiede l’annullamento della squalifica; In subordine chiede la riduzione della pena a misura più equa essendo quella inflitta in primo grado spropositata perché l’episodio refertato non evidenzia quegli elementi di violenza verso l’arbitro che possono giustificarne l’entità. Intervenuto in giudizio, il rappresentante del sodalizio ha insistito su quanto già esposto nell’atto d’appello. La Corte visti gli atti e ricordato che nel giudizio sportivo per fatti concernenti lo svolgimento delle gare non è ammessa la prova testimoniale, ritiene il ricorso accoglibile per la richiesta subordinata. L’episodio, riportato in maniera precisa sul resoconto, evidenzia un comportamento antiregolamentare non violento né maleducato o ingiurioso verso l’arbitro che va sanzionato con una squalifica di durata inferiore a quella inflitta in primo grado. Per questi motivi la Corte delibera di ridurre la squalifica del calciatore Marco Bondelli da sette a cinque giornate effettive di gara. La tassa non versata e addebitata in conto, va restituita.
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