COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 6/cs – Ricorso dell’ASD Albissola 2010 avverso la squalifica del calciatore Matteo Piana per cinque giornate. Gara Pietra Ligure 1956 – Albissola 2010 del 18.10.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 17 del 22 ottobre 2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 12/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 6/cs - Ricorso dell'ASD Albissola 2010 avverso la squalifica del calciatore Matteo Piana per cinque giornate. Gara Pietra Ligure 1956 – Albissola 2010 del 18.10.2015 Campionato di Promozione. C.U. n. 17 del 22 ottobre 2015. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’ASD Albissola 2010 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore Matteo Piana con la squalifica per 5 gare effettive con la seguente motivazione; “…per condotta gravemente violenta. In particolare al 12’ del p.t., attingeva a gioco fermo con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli una lieve ferita al labbro.”. Attraverso i motivi del gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, il sodalizio ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica perché la condotta del calciatore non può essere considerata particolarmente violenta viste le lievi conseguenze procurate e rilevate dall’arbitro. Esaminati gli atti, si rileva che il gesto di cui si è reso colpevole il calciatore Matteo Piana è stato correttamente valutato dal primo giudice che ha irrogato la sanzione sulla base dell’art. 19 punto 1 lett. e CGS che testualmente recita “… in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”; la tesi difensiva sostenuta dalla società, cioè il ritenere che la sanzione inflitta in prime cure sia meritoria di riduzione per le lievi conseguenze subite dall’avversario a seguito della testata subita, va quindi respinta perché non idonea ad escludere quella particolare gravità del gesto richiamata dal citato articolo e ben evidenziata nella declaratoria del giudice sportivo. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso come proposto dall’ASD Albissola 2010 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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