COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 6/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Luigi Michele Zafferani vicepresidente società Arci Pontecarrega Calcio per violazione dell’art. 1bis c. 1 CGS e della società per responsabilità diretta (rif. n. 526 pf 14-15 del 13.8.2015).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 6/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Luigi Michele Zafferani vicepresidente società Arci Pontecarrega Calcio per violazione dell'art. 1bis c. 1 CGS e della società per responsabilità diretta (rif. n. 526 pf 14-15 del 13.8.2015). Seguito riunione del 6 ottobre 2015 Con atto del 13 agosto 2015 il Sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS, il signor Luigi Michele Zafferani, Vicepresidente dell’ASD Arci Pontecarrega, per aver tenuto, nell’intervallo della gara Pontecarrega – Sarissolese, un comportamento fortemente intimidatorio e irriguardoso nei confronti dell’Osservatore Arbitrale, signor Antonio Badile, al quale tentava di impedire, con modi pretestuosi e inurbani, l’accesso agli spogliatoi. Con lo stesso atto è stata deferita la società Arci Pontecarrega per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS nella violazione ascritta al signor Luigi Michele Zafferani. Alla riunione del 6 ottobre 2015 si è presentato, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Marco Stefanini che comunicava al Tribunale di aver convenuto con le parti deferite un accordo per l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS con contestuale invio dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23 comma 2 CGS. Il Procuratore Generale dello Sport non ha formulato osservazioni e in data 4 novembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al tribunale gli accordi suddetti. Il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, il signor Luigi Michele Zafferani e la società ASD Arci Pontecarrega hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; [-pena base per il signor Luigi Michele Zafferani, sanzione di inibizione per mesi 3 (tre) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); Società ASD Arci Pontecarrega: sanzione dell’ammenda di € 300 (euro trecento) diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a € 200 (euro duecento).]. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello sport presso il CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dispositivo Il Tribunale delibera d’infliggere al signor Luigi Michele Zafferani la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due e condanna l’ASD Arci Pontecarrega al pagamento dell’ammenda di € 200 (duecento). Manda alla segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it