COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 9/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Lorenzo Loria, dirigente U.S. Fulgor 1909 e dei signori Enzo Profumo e Mario Ponte, dirigenti A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per violazione dell’art. 1bis CGS e delle società U.S. Fulgor 1909 e A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2018/721 pf 14/15 AA/mg).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Prot. n. 9/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Lorenzo Loria, dirigente U.S. Fulgor 1909 e dei signori Enzo Profumo e Mario Ponte, dirigenti A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per violazione dell'art. 1bis CGS e delle società U.S. Fulgor 1909 e A.P.D. Audace Gaiazza Valverde per responsabilità oggettiva. (rif. PF n. 2018/721 pf 14/15 AA/mg). Seguito riunione del 20 ottobre 2015 A completamento della pratica di cui all’oggetto, si è proceduto all’esame delle posizioni relative al signor Mario Ponte, incolpato della violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e alle società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde e U.S. Fulgor 1909, accusate di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Le suddette parti deferite hanno raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura Federale e tale accordo è stato sottoposto alle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport presso il CONI secondo il disposto dell’art. 23 comma 2 CGS. Il Procuratore Generale dello Sport non ha formulato osservazioni e in data 16 novembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al tribunale gli accordi suddetti. Il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, il signor Mario Ponte e le società A.P.D. Gaiazza Valverde e U.S. Fulgor 1909 hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; [-pena base per il signor Mario Ponte, sanzione di inibizione per mesi 4 (quattro) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 e giorni 20 (mesi due e giorni venti); Società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde: sanzione dell’ammenda di € 300 (euro trecento) diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a € 200 (euro duecento); Società U.S. Fulgor 1909: sanzione dell’ammenda di € 100 (euro cento) diminuita a’ sensi dell’art. 23 CGS a € 67 (euro sessantasette).]. Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello sport presso il CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dispositivo Il Tribunale delibera d’infliggere al signor Mario Ponte la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due e giorni venti e condanna le società A.P.D. Audace Gaiazza Valverde al pagamento dell’ammenda di € 200 (duecento) e U.S. Fulgor 1909 al pagamento dell’ammenda di € 67 (sessantasette). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dalle norme.
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