COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 9/cs – Ricorso A.S.D. Vecchiaudace Campomorone avverso la squalifica del calciatore Mohamed Arrache fino al 5 maggio 2016 – Gara Vecchiaudace Campomorone – Mura Angeli dell’1.11.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 5.11.2015 .

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 9/cs - Ricorso A.S.D. Vecchiaudace Campomorone avverso la squalifica del calciatore Mohamed Arrache fino al 5 maggio 2016 - Gara Vecchiaudace Campomorone - Mura Angeli dell'1.11.2015 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 5.11.2015 . Con istanza a questa Corte depositata nei termini, l’A.S.D. Vecchiaudace Campomorone ha impugnato la squalifica del calciatore Mohamed Arrache fino al 5 maggio 2016. La società lamenta ed eccepisce la pesantezza della sanzione inflitta negando ogni forma di violenza del proprio tesserato e affermando che lo stesso non aveva pronunciato nessuna frase razzista verso l’arbitro essendo egli sottoposto solitamente allo stesso trattamento perché giocatore straniero. Presa visione degli atti ufficiali si rileva quanto perfettamente compendiato nella declaratoria del primo giudice; i fatti occorsi al 48’ del S.T. evidenziano un comportamento violento e aggressivo del calciatore verso un dirigente della squadra avversaria, al quale rifilava uno schiaffo e verso un avversario cui sferrava un calcio. Espulso, rivolgeva frase razzista e discriminatoria all’indirizzo dell’arbitro. Il tutto dopo essere entrato indebitamente in campo dalla panchina. Il reclamo non merita l’accoglimento. Le doglianze della società non introducono elementi idonei a smentire i fatti esposti nel referto, talchè vanno retrocesse a semplici dichiarazioni difensive di nessun pregio nel giudizio sportivo basato, com’è noto, esclusivamente sulle risultanze ufficiali. Quanto all’entità della squalifica, vista la gravità degli illeciti compiuti dal calciatore, la stessa è del tutto congrua e va confermata. Per questi motivi la Corte delibera di rigettare il ricorso e dispone l’incameramento della tassa, non versata, addebitata in conto.
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