COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 7/Cs – Ricorso A.S.D. Imperia avverso la squalifica del calciatore Tahiraj Endi per cinque giornate – Gara Imperia – Argentina dell’1 novembre 2015 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 19 del 6.11.2015 Delegazione Provinciale di Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 7/Cs - Ricorso A.S.D. Imperia avverso la squalifica del calciatore Tahiraj Endi per cinque giornate – Gara Imperia - Argentina dell'1 novembre 2015 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 19 del 6.11.2015 Delegazione Provinciale di Imperia. L’A.S.D. Imperia ha impugnato la sanzione della squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Tahiraj Endi per aver, a fine gara, colpito con un pugno alla bocca un avversario, causandogli fuoriuscita di sangue. La società accusa l’arbitro di aver stilato un resoconto non veritiero perché in contrasto con le evidenze del filmato della gara, perciò comunica di aver inviato un esposto alla Procura Federale per l’accertamento dei fatti e chiede che in attesa degli esiti delle indagini sia sospesa la squalifica del calciatore. L’istanza non può trovare accoglimento. Il primo giudice ha assunto la sua decisione sulla base degli atti ufficiali che, quando stilati in maniera chiara e univoca, come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova assoluta assistita da privilegio. Va quindi respinta la richiesta di rinvio dell’esame del ricorso sulla sanzione del calciatore perché non consentita dalle norme e in contrasto col principio di rapidità della giustizia sportiva. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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