COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 10/Cs – Ricorso GSD San Desiderio avverso la squalifica dei calciatori Tommaso Fabiano fino al 31.12.2015 e Filippo Cotelessa per cinque giornate. Gara San Desiderio – Ceparana del 15 novembre 2015 Campionato Promozione. C.U. n. 24 del 19.11.2015.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 10/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 10/Cs - Ricorso GSD San Desiderio avverso la squalifica dei calciatori Tommaso Fabiano fino al 31.12.2015 e Filippo Cotelessa per cinque giornate. Gara San Desiderio - Ceparana del 15 novembre 2015 Campionato Promozione.
C.U. n. 24 del 19.11.2015.
L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di aver espulso al 35° del S.T. il calciatore Tommaso Fabiano perché, alzatosi dalla panchina dove sostava come calciatore di riserva, prendeva ripetutamente a calci un avversario caduto a terra a causa di uno scontro di gioco. Riferiva inoltre d’aver espulso al 37° del S.T. il calciatore Filippo Cotelessa, che protestando aveva appoggiato la fronte alla sua costringendolo a indietreggiare e gli aveva rivolto frase ingiuriosa. Dal che la squalifica fino al 31.12.2015 al primo e per cinque giornate al secondo.Avverso tali sanzioni la società GSD San Desiderio ha proposto rituale ricorso nel quale lamenta l’eccessività delle squalifiche perché inflitte sulla base di un referto non veritiero dove l’arbitro avrebbe riportato i fatti in maniera diversa da come avvenuti. Secondo la ricorrente il Fabiano, alzatosi dalla panchina, si era avvicinato all’avversario che “simulava sofferenza con intento dilatorio” e gli aveva lanciato una pallina di carta confezionata appallottolando un pezzo di scotch, e il Cotelessa avvicinandosi al direttore di gara, ma da una distanza di “almeno venti centimetri”, gli aveva rivolto frase irriguardosa. Chiede, pertanto, in via principale la revoca della squalifica del calciatore Fabiano e la riduzione di quella del calciatore Cotelessa a due giornate di gara e, in via subordinata, la riduzione della squalifica del primo a cinque giornate e del secondo a tre giornate.Il ricorso non merita l’accoglimento e la decisione del primo giudice appare esente da censure.La società ricorrente, a fronte di un referto preciso e coerente, fornisce una versione dei fatti completamente diversa, che nel giudizio sportivo, non può sovrastare e vincere quella riportata negli atti ufficiali, documenti che, assistiti da privilegio assoluto, fanno piena prova dei fatti fino a dimostrazione di falso. Quanto alla congruità delle sanzioni, anche in relazione alla giurisprudenza citata nell’istanza, questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che ogni episodio fa storia a sé e che nessuna valutazione è possibile in assenza dei referti soprattutto quando i giudicanti appartengono a Leghe, Comitati o Delegazioni provinciali diverse. Si ricorda infine che, in assenza di ricorso diretto, non è consentita l’audizione dei soggetti sanzionati.Il ricorso va dunque respinto e le squalifiche inflitte in prime cure, eque e appropriate ai fatti riferiti nel rapporto di gara, confermate. In tal senso la Corte delibera e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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