COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 15/cs – Ricorso SCD Ligorna 1922 avverso la squalifica dell’allenatore Michele Tumminello fino al 27 gennaio 2016 e all’ammenda di € 75,00. Gara Arci Pianazze – Ligorna del 20.12.2015 Campionato Allievi Regionali Fascia B. C.U. n. 36 del 7.1.2016.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 15/cs - Ricorso SCD Ligorna 1922 avverso la squalifica dell'allenatore Michele Tumminello fino al 27 gennaio 2016 e all'ammenda di € 75,00. Gara Arci Pianazze - Ligorna del 20.12.2015 Campionato Allievi Regionali Fascia B. C.U. n. 36 del 7.1.2016. Il Giudice Sportivo rilevato che era stato riportato sulla distinta della gara in epigrafe il nominativo del signor Michele Tumminello, quale allenatore della squadra, e che lo stesso non risultava tesserato per la società SCD Ligorna, infliggeva al medesimo la squalifica fino al 27.01.2016 e alla Società l’ammenda di € 75,00. Segnalato il fatto alla Segreteria del Comitato, la SCD Ligorna 1922 depositava tempestivo ricorso a questa Corte, producendo copia della documentazione inviata al Settore Tecnico competente per il tesseramento degli allenatori e chiedeva l’affrancamento delle sanzioni irrogate. Questo giudicante espletati gli opportuni accertamenti dai quali è risultato che: - il Settore Tecnico ha provveduto a riportare, nel programma centrale, il nominativo del signor Michele Tumminello tra i tecnici della Società con data di inserimento 8 gennaio 2016; - la raccomandata contenente la documentazione per il tesseramento è stata consegnata al Settore Tecnico il 29.10.2015 con ciò dimostrando che il Tumminello, alla data di disputa dell’incontro, era regolarmente tesserato per la società SCD Ligorna 1922; per questi motivi accoglie il ricorso e annulla entrambe le sanzioni. La tassa, non versata e addebitata in conto, va restituita.
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