COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 15 – Procura Federale – Deferimento dei signori Marco Degola, calciatore, e Gianfranco Cangiani, dirigente, entrambi tesserati per la S.C.D. Bardineto, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e della società S.C.D. Bardineto per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 15 - Procura Federale - Deferimento dei signori Marco Degola, calciatore, e Gianfranco Cangiani, dirigente, entrambi tesserati per la S.C.D. Bardineto, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS e della società S.C.D. Bardineto per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Con atto del 30 ottobre 2015 prot. 4170/849 pf 14-15/MS/vbd sono stati deferiti a questo Tribunale Federale Territoriale, incolpati della violazione dell’art. 1bis comma 1 e 3 CGS, per non aver aderito, in qualità di persone informate dei fatti, alle convocazioni del Collaboratore della Procura Federale che svolgeva indagini in ordine a presunte espressioni offensive rivolte da un arbitro al Presidente della società Città di Finale: Marco Degola, calciatore tesserato per la società S.C.D. Bardineto, che ha rifiutato di presentarsi all’inquirente alle convocazioni dell’11 e 18 giugno 2015 senza addurre specifiche e convincenti motivazioni; Gianfranco Cangiani, all’epoca dei fatti dirigente della società S.C.D. Bardineto, che ha rifiutato di presentarsi all’inquirente alle convocazioni dell’11 e 18 giugno 2015 senza addurre specifiche e convincenti motivazioni; Con lo stesso atto è stata deferita anche la società S.C.D. Bardineto per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte ai due tesserati. All’odierna riunione assenti le parti deferite, nonostante regolarmente avvisate, è intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini che ha concluso per la colpevolezza dei deferiti per i quali ha richiesto le seguenti sanzioni: 1) Marco Degola, calciatore, squalifica per due giornate effettive di gara; 2) Gianfranco Cangiani, dirigente, inibizione temporanea per mesi due; 3) S.C.D. Bardineto: ammenda di € 200,00 per responsabilità ex art. 4 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva. Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, il Tribunale ritiene provate le accuse formulate a carico dei due tesserati della S.C.D. Bardineto e della società medesima cui infligge le sanzioni richieste dall’accusa più sopra riportate.
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