COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 631/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Naso (matr. 935224 – cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 04 TFT 01 DEL 16 LUGLIO 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 631/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Città di Naso (matr. 935224 - cessata attività dal 28/10/2014) Sig. Bontempo Massimiliano (Presidente all’epoca dei fatti) N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 25/05/2015 prot. 11.1194 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa. Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.600,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi dodici carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Città di Naso - matr. 935224 – ha cessato tutte le attività dal 28/10/2014, applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi cinque a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Bontempo Massimiliano; l’ammonizione con diffida a carico dei calciatori: Arcodia Emanuele Antonio Casimiro, Arcodia Emanuele Roberto, Marotta Dario, Mineo Dario, Natoli Stefano, Nicomedi Valerio Paladina Vincenzo Martino, Russo Giuseppe, Scafidi Basilio, (tesserati A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti); Costantino Calogero, Gugliotta Andrea, Merendino Carmelo, Natoli Incognito Vincenzo, (tesserati A.S.D. Nasitana e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti); De Francesco Salvatore (tesserato U.S.D. Fitalese e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti); Dovico Lupo Alessio (tesserato A.S.D. Treesse Calcio Brolo e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti); Ricciardo Luca (tesserato A.S.D. Ficarra e A.S.D. Città di Naso all'epoca dei fatti). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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